L’indennità di maternità non concorre al calcolo della perdita media di fatturato

Non concorre al calcolo della perdita media di fatturato l’indennità di maternità, necessaria al riconoscimento di tutti i contributi a fondo perduto erogati per mitigare le ricadute economiche della pandemia da Covid-19, compreso quello previsto dal DL Sostegni.

L’indennità di maternità esula dal calcolo del fatturato in relazione alla richiesta del contributo a fondo perduto; è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate.

 

Richiesta contributo a fondo perduto ex Dl Sostegni: l’indennità di maternità va considerata ai fini del calcolo della perdita di fatturato?

indennità maternità perdita fatturatoNel caso in esame il soggetto istante svolge la professione di avvocato, opera in regime forfettario dal 2013 e nel 2020 ha percepito l’indennità di maternità.

In vista della richiesta del contributo a fondo perduto previsto nel decreto-legge n. 41 del 2021, cd. decreto Sostegni, espone la seguente questione.

L’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021, decreto Sostegni, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività colpite dall’attuale pandemia da covid-19.

Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

È stato previsto che anche i forfettari possano richiedere il contributo.

Oltre a tale requisito, è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi, relativi all’anno 2019.

La professionista chiede se l’indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.

 

Il contributo a fondo perduto: soggetti destinatari e soggetti esclusi

L’art. 1, del decreto legge 41 del 22 marzo 2021, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 , al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo non spetta:
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);
     
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge;
     
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir.
    Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
    Il comma 2, del medesimo articolo 74, citato precisa che non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:
     

    1. l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
       
    2. l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Condizioni per la fruizione del contributo a fondo perduto

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30%, rispetto a quello del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti richiesti.

I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019.

A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante.

 

La misura del contributo

L’ammontare del contributo è, quindi, pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
     
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
     
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
     
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
     
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media in questione, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo in questione non può essere pignorato.

E’ stabilito che per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo in commento:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
     
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
     
  • e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il:
  • divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);
     
  • limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);
     
  • limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

Il comma 8, del citato articolo 1, disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

 

L’orientamento delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’agevolazione in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti dal:

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
     
  • articolo 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni “rosse”);
     
  • articolo 59, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
     
  • articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “contributo a fondo perduto COVID-19”).
Con le circolari n. 15/E, del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 , dell’Agenzia delle Entrate, sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato rappresentato che:

“Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del “CFP COVID-19 decreto sostegni” rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020″.

L’Agenzia delle entrate ricorda che sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E, del 14 maggio 2021, al punto 3.5, è stato specificato quanto segue:

“Come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità “è corrisposta […] all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1”.

 

Le conclusioni: l’indennità di maternità non è un compenso e non concorre alla formazione del fatturato

L’Agenzia delle Entrate conclude la risposta alla professionista, affermando che anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 , dell’articolo 1, del decreto Sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 777, dell’11 novembre 2021.

 

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A cura di Federico Gavioli

Mercoledì 17 novembre 2021