Torniamo sul controverso tema dell’impugnazione degli estratti di ruolo: secondo il MEF è utilizzata pretestuosamente, ovvero per sfruttare le carenze o vizi delle notifiche delle cartelle, comportando in ogni caso ingenti costi gestionali ed amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi.
La proposta del MEF è di restringere i casi di impugnabilità dell’estratto di ruolo!
De iure condito: l’impugnabilità degli estratti di ruolo
L’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 reca al comma 1 l’elencazione degli atti impugnabili, tra i quali “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con una disposizione di chiusura il comma 3 dell’art. 19 esclude che atti diversi da quelli indicati siano impugnabili autonomamente.
In ogni caso, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del D.lgs 546/92 non è tassativa e va interpretata in senso estensivo.
Ciò in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione (articoli 24, 53 e 97).
Il contribuente non può essere privato della facoltà di impugnare ogni atto che, con l’esplicitazione delle ragioni concrete, reca una ben individuata pretesa tributaria.
È il caso del ruolo o della cartella di pagamento, della cui esistenza il contribuente può venire a conoscenza richiedendo l’estratto di ruolo.[1]
E’ esclusa l’impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto tale, tuttavia, se il contribuente viene a conoscenza di un ruolo o di una cartella di pagamento a lui non notificati, egli non può mai essere privato del diritto, costituzionalmente tutelato, di impugnarli per mezzo dell’estratto di ruolo.[2]
E’ ammissibile l’impugnazione che investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati; l’estratto del ruolo non viene impugnato da solo, ma unitamente alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate.
Sono infatti le cartelle di pagamento gli atti suscettibili di recare pregiudizio al contribuente, potendo essere posto a base della procedura di riscossione coattiva, e non certo l’estratto del ruolo, che, quale mero atto interno all’Amministrazione finanziaria non ha, in sé, alcuna possibilità di incidenza nella sfera gi