Con il presente contributo, in vista dello sblocco dei licenziamenti, si propone un approfondimento della gestione pratica delle varie casistiche che interessano il ticket licenziamento.
La Legge n. 92/12 (Legge Fornero) ha modificato il sistema di finanziamento della prestazione di disoccupazione ASDI – NASpI, introducendo a carico dei datori di lavoro uno specifico contributo dovuto sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Ticket di licenziamento).
A seguito della novella Legislativa tale contributo è dovuto dai datori di lavoro nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori che hanno diritto al pagamento della NASpI a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
In alcuni casi il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del ticket sui licenziamenti con un importo maggiorato (si pensi al caso dei licenziamenti collettivi in mancanza di accordo sindacale).
Casi in cui è dovuto il pagamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro
In via generale il datore di lavoro è tenuto a pagare all’INPS il ticket per il licenziamento in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui risulti anche solo teoricamente spettante in trattamento di NASpI.
Le casistiche che comportano il pagamento del ticket sono pertanto le seguenti:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- licenziamento per giusta causa;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- mancato proseguimento del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo;
- cessazione dell’attività del datore di lavoro;
- abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta tra datore di lavoro e lavoratore nell’ambito di un accordo collettivo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, introdotta “temporaneamente” nell’ordinamento dal decreto legge n. 104 del 13 agosto 2020 come ipotesi esimente al blocco dei licenziamenti (in questo caso il ticket di licenziamento da pagare da parte del datore di lavoro