Numerosissime sono le particolarità che possono interessare il contratto di cessione d’azienda: l’insussistenza di azienda, la cessione indiretta, l’utilizzo degli stessi locali, l’aggiustamento del prezzo, la cessione frazionata, la cessione con rendita, l’azienda con immobili, la cessione di albergo, la cessione gruppo organizzato di dipendenti, la cessione del 100% delle quote….
La tassazione della Cessione d’azienda
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le imposte dirette
- Le imposte indirette
- Aspetti particolari
- La cessione di un portafoglio clienti
- La cessione di marchi, brevetti e magazzino
- Cessione di diritti di proprietà intellettuale
- La cessione di beni in stato di abbandono
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Le imposte dirette
La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze nn. 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data “dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l’azienda è posseduta da almeno un triennio, la plusvalenza potrà essere tassata in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 58, TUIR).
Agli imprenditori individuali che possiedono da più di 5 anni l’azienda ceduta è concesso di optare per un regime di tassazione separata (artt. 58 comma 1, TUIR e 17, comma 1, lettera g), TUIR).
La cessione a fronte di una rendita vitalizia può realizzare una plusvalenza.
Il valore è allora da calcolare in base ai criteri risultanti dall’ordinamento giuridico (Cassazione n. 20746/2019); la determinazione del valore è effettuata sulla base delle tabelle dell’imposta di registro (Cassazione n. 10801/07, 23874/10, 1175/12 ed altre).
L’ufficio fiscale può legittimamente accertare la plusvalenza da cessione d’azienda sulla base del solo prezzo di vendita, comprensivo di avviamento e beni strumentali, indicato nell’atto di cessione, nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione della plusvalenza e non sia stato fornito, come richiesto dall’ufficio stesso, il registro dei cespiti ammortizzabili; a tal fine non è sufficiente il solo libro giornale (Cassazione n. 6830/2019).
L’Agenzia delle Entrate può sindacare l’arbitraria suddivisione relativamente al prezzo, tra beni e avviamento, qualora non siano rispettati i principi di correttezza e veridicità (Cassazione n. 14872/2020).
Tabella riepilogativa
Cedente |
Durata del possesso |
Unica azienda? |
Regime di tassazione |
Imprenditore individuale |
Oltre 5 anni |
Sì |
ordinaria |
separata |
|||
No |
ordinaria |
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separata |
|||
differita |
|||
Tra 3 e 5 anni |
Sì |
ordinaria |
|
No |
ordinaria |
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differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
|
Società commerciale |
Oltre 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
differita |
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Meno di 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
Durata del possesso |
Imprenditore individuale |
Società commerciale |
Oltre 5 anni |
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Tra 3 e 5 anni |
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Meno di 3 anni |
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Per le operazioni di cessione di azienda effettuate da impresa IAS ADOPTER rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione di bilancio non emergono i relativi componenti positivi e negativi o attività e pas