La tassazione della Cessione d'azienda
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le imposte dirette
- Le imposte indirette
- Aspetti particolari
- La cessione di un portafoglio clienti
- La cessione di marchi, brevetti e magazzino
- Cessione di diritti di proprietà intellettuale
- La cessione di beni in stato di abbandono
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Le imposte dirette
La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze nn. 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data “dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l’azienda è posseduta da almeno un triennio, la plusvalenza potrà essere tassata in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (art. 58, TUIR).
Agli imprenditori individuali che possiedono da più di 5 anni l’azienda ceduta è concesso di optare per un regime di tassazione separata (artt. 58 comma 1, TUIR e 17, comma 1, lettera g), TUIR).
La cessione a fronte di una rendita vitalizia può realizzare una plusvalenza.
Il valore è allora da calcolare in base ai criteri risultanti dall’ordinamento giuridico (Cassazione n. 20746/2019); la determinazione del valore è effettuata sulla base delle tabelle dell’imposta di registro (Cassazione n. 10801/07, 23874/10, 1175/12 ed altre).
L’ufficio fiscale può legittimamente accertare la plusvalenza da cessione d’azienda sulla base del solo prezzo di vendita, comprensivo di avviamento e beni strumentali, indicato nell’atto di cessione, nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione della plusvalenza e non sia stato fornito, come richiesto dall’ufficio stesso, il registro dei cespiti ammortizzabili; a tal fine non è sufficiente il solo libro giornale (Cassazione n. 6830/2019).
L’Agenzia delle Entrate può sindacare l’arbitraria suddivisione relativamente al prezzo, tra beni e avviamento, qualora non siano rispettati i principi di correttezza e veridicità (Cassazione n. 14872/2020).
Tabella riepilogativa
Cedente |
Durata del possesso |
Unica azienda? |
Regime di tassazione |
Imprenditore individuale |
Oltre 5 anni |
Sì |
ordinaria |
separata |
|||
No |
ordinaria |
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separata |
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differita |
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Tra 3 e 5 anni |
Sì |
ordinaria |
|
No |
ordinaria |
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differita |
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Meno di 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
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Società commerciale |
Oltre 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
differita |
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Meno di 3 anni |
Irrilevante |
ordinaria |
Durata del possesso |
Imprenditore individuale |
Società commerciale |
Oltre 5 anni |
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Tra 3 e 5 anni |
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Meno di 3 anni |
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