Turismo, commercio e spettacolo: prime indicazioni sullo sgravio contributivo

di Antonella Madia

Pubblicato il 7 ottobre 2021

Con Il Decreto Sostegni bis è stato introdotto uno specifico esonero riservato al commercio, al turismo e allo spettacolo, che prevede, per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, la possibilità di ottenere uno sgravio contributivo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite.

Esonero per turismo, spettacolo e commercio

sgravio contributivo turismo spettacolo Con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono state introdotte nuove misure che permettono di riconoscere un esonero contributivo nei confronti di specifici soggetti.

In particolare, l'articolo 43, comma 1, prevede che i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, così come del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto, possono ottenere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – fruibile entro 31 dicembre 2021 – nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2021 ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

 

La Circolare INPS con le prime istruzioni

Su tale argomento ritorna ora anche l'INPS, fornendo chiarimenti operativi per la fruizione dell’esonero in questi