La diversità di documenti utilizzati per aumentare i costi, allorché la dichiarazione sia unica e relativa allo stesso periodo d’imposta, non giustifica l’affermazione di responsabilità per due reati diversi. Deve, quindi, considerarsi unico il reato di dichiarazione fraudolenta, allorchè si utilizzino più fatture per aumentare i costi se la dichiarazione è unica ed è relativa alla stessa imposta ed allo stesso periodo d’imposta.
Reato di dichiarazione fraudolenta: un caso di falsa fatturazione all’esame della Cassazione
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano all’esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato l’imputato.
Avverso l’indicata sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quel che ci interessa in questa sede, che l’imputato era stato condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, e divenuta irrevocabile il 15.1.2019, anche in relazione alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2014 con utilizzo di fatture false, sicché la condanna nel presente procedimento violerebbe il divieto di ne bis in idem, a nulla rilevando che nei due procedimenti le fatture siano state emesse da soggetti giuridici diversi, in quanto il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, che è unica rispetto alla medesima annualità di imposta.
Inoltre, viene eccepita la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 649 c.p.p., lamentando la violazione del divieto di ne bis in idem quantomeno con riferimento all’I.v.a..
Motivi della decisione
Per la Corte di Cassazione tali dedotti sono fondati.
I fatti sono pacifici.
L’imputato è stato definitivamente condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, irrevocabile il 15.1.2019, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in relazione all’anno di imposta del 2014, perché, in qualità della ditta individuale a proprio nome, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, annotava nella contabilità, avvalendosene nella dichiarazione i.v.a., 866 fatture per operazioni inesistenti, con l’indicazione nella dichiarazione per l’anno di imposta 2014 di elementi passivi fittizi per 534.681,50 Euro ed i.v.a. indebitamente sottratta per 117.631,73 Euro.
Nel presente processo, al ricorrente vie