Assegni familiari: conseguenze penali dell'abuso di utilizzo del credito

L’abuso nell’utilizzo del credito per assegni familiari dei dipendenti può avere riflessi penali tributari: il reato di indebita compensazione si configura anche in questo caso.

Come è noto, in caso di omessi versamenti di ritenute o IVA superiori ad una determinata soglia, si configura l’ipotesi di reato. Quest’ultima si concretizza anche nella fattispecie di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, recante la rubrica Indebita compensazione, che punisce la condotta di chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997) crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

 

Reato di indebita compensazione: ambito di applicazione

compensazione assegni familiari Al riguardo, la giurisprudenza si è divisa sulla definizione dell’ambito di configurabilità di tale delitto: da un lato, infatti, chi ritiene che il reato riguardi l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello F24, e dall’altro chi ritiene invece che la condotta riguardi esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione all’interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario disciplinata dall’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che non sarebbe compatibile con obblighi di natura diversa.

La recente sentenza della Cassazione, n. 37085 del 28/9/2021 ritiene di unirsi alla prima tesi, che potremmo definire più penalizzante.

L’articolo 10-quater fa rinvio alla generale disciplina del meccanismo di compensazione dettata dall’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, che non pone, in tal senso, alcuna limitazione operativa alla relativa norma, facendo riferimento genericamente al mancato versamento delle “somme dovute”.

La tesi più permissiva, per così dire (che afferma che la disposizione in argomento sia stata inserita in provvedimento legislativo che riguarda specificamente i reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto), non convince, in quanto la disposizione riguarda anche violazioni rilevanti penalmente concernenti altri tributi, come quella prevista dall’art. 11, comma 2.

 

Reato di indebita compensazione e assegni familiari

In base a quanto su detto, il reato di indebita compensazione è configurabile sia nel caso di compensazione “verticale”, ossia riguardante crediti e debiti della medesima natura, sia in caso di compensazione “orizzontale”, ossia concernente crediti e debiti di natura diversa.

Ciò significa quindi che anche chi porta a conguaglio importi per assegni relativi al nucleo familiare mai corrisposti ai propri dipendenti, né da questi richiesti, può incorrere nel reato in discorso, semprechè ovviamente si superi la soglia prevista.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 18 ottobre 2021