Il punto sul pericoloso incrocio fra la normativa sulle Controlled Foreign Companies ed il trust: tale normativa è stata messa nel mirino dal Fisco nella bozza di circolare in consultazione pubblica.
In questo articolo approfondiamo il tema della tassazione dei beneficiari del trust, con particolare attenzione al caso del trust interposto.
Come noto, l’art. 167 DPR 22.12.1986 n. 917, contiene la disciplina italiana relativa alle Controlled Foreign Companies.
L’articolo è stato sostituito dall’art. 4, comma. 1, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142. L’art. 13, comma. 1, D.Lgs. n. 142/2018 stabilisce che tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. La norma, di matrice comunitaria, trova applicazione anche in relazione a società estere comunitarie.
La tassazione per trasparenza in Italia interviene, salvo dimostrazione dell’esimente di cui al co. 5 dell’art. 167, se sono verificate congiuntamente le due condizioni previste dal co. 4 ossia il livello impositivo inferiore alla metà di quello effettivo teorico italiano e lo svolgimento di una attività passiva.
Il 5 luglio 2021, a distanza di anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile per la pubblica consultazione, una bozza di Provvedimento e una bozza di circolare.
In questa sede, tuttavia, non ci occuperemo direttamente di disciplina CFC, che avremo modo di approcciare in successivi interventi ne Il Commercialista Telematico, bensì di trust perché vi sono diversi passaggi della bozza di circolare che lo menzionano e che quindi potrebbero presentare futuri risvolti sul tema della tassazione dello stesso o, più precisamente, dei beneficiari residenti in Italia di trust esteri paradisiaci.
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Lo stato dell’arte sulla tassazione dei beneficiari del trust
Per assaporare gli spunti che emergono dalla bozza di circolare, è opportuno richiamare velocemente quale sia il regime impositivo dei beneficiari di trust opachi.
Senza indugiare eccessivamente e rinviando ad altro intervento per approfondimenti (Trust: il debutto della tassazione dei beneficiari residenti nel Modello Redditi), ricordiamo che l’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 [c.d. “Decreto fiscale 2020”] ha integrato la lettera g sexies) dell’art. 44 del tuir includendo nella casistica della tassazione dei beneficiari del trust anche i beneficiari residenti di trust che non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73, ossia beneficiari che non possono essere considerati tassati per trasparenza, ma solo se si tratta di trust paradisiaci ai sensi dell’art. 47 bis del tuir.
L’integrazione apportata alla lettera g sexies) ad opera dell’art. 13 D.L. 124/2019 è di grande momento in quanto conferma in pieno l’orientamento espresso nella C.M. 48/E/2007 ove l’Agenzia ha avuto modo di chiarire