Trust: il debutto della tassazione dei beneficiari residenti nel Modello Redditi (con video)

di Ennio Vial

Pubblicato il 1 ottobre 2020

Approfondiamo bene (ANCHE ATTRAVERSO UN VIDEO) il tema della tassazione IRPEF dei beneficiari di un trust e la distinzione tra trust opaco e trust trasparente alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 124/2019.
Come viene recepito dall'Agenzia Entrate il reddito prodotto da un trust?
Vediamo anche le novità del Rigo RL del Modello Redditi.

Tassazione dei beneficiari di trust: introduzione

trust modello redditiL’art. 13 D.L. 124/2019 rappresenta un intervento normativo in tema di tassazione dei beneficiari di un trust che ha incontrato discordanti pareri tra gli operatori.

Da parte di taluni, la norma è stata intesa come una trasfusione normativa del principio sancito dalla C.M. 48/E/2007, secondo cui, il beneficiario di un trust opaco residente non deve essere tassato ai fini Irpef, ed un superamento normativo dei principi contenuti nella C.M. 61/E/2010 in tema di trust esteri, quanto meno per quelli comunitari e per quelli extracomunitari non paradisiaci.

Secondo il Legislatore, infatti, i beneficiari residenti di trust esteri opachi sono assoggettati a tassazione in Italia solo se il trust è paradisiaco e un trust può dirsi paradisiaco solo se extracomunitario.

Al fine di inquadrare i termini del problema è bene ricordare la distinzione tra trust opaco e trust trasparente. [Per approfondire..."Differenza tra Trust trasparente e Trust opaco (con mini-video)".]

 

La tassazione dei beneficiari residenti di trust non residenti secondo la C.M. 61/E/2010

In passato, il principio secondo cui i beneficiari di un trust opaco non potevano essere tassati è vacillato con la C.M. 61/E/2010, ancorchè esclusivamente in relazione ai trust non residenti.

La lettera g-sexies) dell’art. 44 del tuir, in vigore prima dell’intervento dell’art. 13 D.L. 124/2019, stabiliva che sono redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.

L’Agenzia, nella C.M. 61/E/2010 ha affermato che l’espressione “anche se non residenti” non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito circa l’ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto a tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario[1].

La ratio è quella di assicurarsi che “il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano”.

Lo scopo è quindi quello di evitare il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato.

In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.

In sostanza, anche il beneficiario di un trust opaco risulta tassato, ma non per trasparenza, bensì in caso di imputazione del reddito da parte del trustee.

Tale principio vale anche per i trust residenti, solamente che gli stessi sono tutelati dalla successiva indicazione secondo cui rimane ferma la non tassabilità del beneficiario se il trust è già stato tassato come opaco in Italia sui redditi prodotti.

Di fatto, il problema non si pone per i trust residenti, atteso che il reddito risulta tassato in Italia in base al principio di tassazione su base mondiale, sia che il reddito sia prodotto all’estero, sia che venga prodotto in Italia.

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L’interv