L’affidamento ad un professionista della redazione della dichiarazione non esonera il cliente dalla responsabilità penale

Ritorniamo sul discusso tema della responsabilità nel rapporto commercialista – contribuente: la mancanza della dichiarazione e l’omissione dei versamenti sono due elementi che rendono incontestabile la volontà del contribuente di evadere il Fisco, secondo la Cassazione.

responsabilità penale professionista e clienteOmissione della dichiarazione e responsabilità penale

Con la sentenza n. 25530/21, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità penale nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi.

Per il delitto di omessa dichiarazione, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere.

Tuttavia, la prova del dolo non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (come detto dalla stessa Cassazione, con la pronuncia n. 37856/2015).

 

L’affidamento al professionista non esonera il contribuente

L’adempimento resta sempre a carico del contribuente, il quale a prescindere da tutto deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di novanta giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine.

Ne consegue che il sol fatto di aver affidato ad un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza dell’inutile scadenza del termine (Cassazione, nn. 37856/2015 e 9417/2020).

Proprio in relazione all’elemento soggettivo del reato, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Cassazione, n. 16469/2020).

Non solo. Nel caso in esame, il comportamento dell’imputato si era mantenuto costante anche nell’anno d’imposta successivo, replicando la condotta omissiva e, quindi, corroborando l’affermata presenza del fine di evasione, confermato anche dal mancato successivo adempimento delle obbligazioni fiscali.

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a cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 8 Settembre 2021