Per la detrazione dei premi per assicurazione eventi calamitosi della casa, non conta chi è il proprietario

Vediamo come funziona la detrazione IRPEF dei premi versati per coprire il rischio di eventi calamitosi sugli immobili.

assicurazione eventi calamitosi detrazioneDal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% dei premi versati per coprire il rischio di eventi calamitosi sugli immobili.

A condizione che l’importo riguardi la copertura del rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, non esiste alcun limite né franchigia alla spesa da portare in detrazione.

E’ abbastanza delicata l’individuazione degli eventi calamitosi”: sembra corretto sostenere che si tratti di accadimenti, aventi cause umane o naturali, che possono propagare i loro effetti dannosi a tutto ciò che si trova in un determinato territorio. Pertanto, a titolo esemplificativo possono rientrare in tale categoria terremoti, alluvioni, frane e uragani.

Diverso il caso dell’incendio, in quanto sembra da escludere dalla detrazione in esame la mera “polizza scoppio e incendio” che normalmente è richiesta dagli istituti di credito ai fini della concessione del mutuo; ciò in quanto la stessa è finalizzata a coprire il rischio di danni alla propria abitazione derivanti da un evento singolo, limitato nello spazio e non connotato dai “caratteri catastrofici” che sono invece richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, poiché nella prassi si sono diffuse le cosiddette polizze “multirischio, in grado di coprire al contempo più rischi inerenti ad un medesimo immobile, si ritiene che, ai fini della detraibilità, l’assicurazione interessata debba necessariamente effettuare un distinguo all’interno del premio versato, individuando puntualmente le somme destinate a coprire i vari rischi contemplati.

Nella pratica, può verificarsi il caso in cui un coniuge sia unico proprietario di una abitazione, sulla quale invece l’altro coniuge stipula la polizza.

In questo caso, la detrazione spetta comunque a chi ha contratto la polizza (anche se quindi diverso dal proprietario), posto che il beneficio è riconducibile al bene e non alla persona.

Ricordiamo che la detrazione, pari al 19% delle spese sostenute, spetta anche per più unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

Per poterla ottenere è obbligatorio effettuare il pagamento mediante versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili.

 

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giovedì 2 settembre 2021

a cura di Danilo Sciuto