A partire dall’anno 2020 la detrazione d’imposta di determinate spese spetta solo se si dimostra l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili per cui può essere utile ripercorrere la disciplina introdotta.
Le detrazioni d’imposta
Il Tuir prevede che alcuni oneri siano detraibili dall’Irpef: essi sono – per lo più – quelli indicati negli articoli 15, 16 e 16-bis, Dpr 917/1986 (Tuir). Ai fini della detrazione delle spese, va verificato che gli oneri sostenuti (pagati; opera il principio di cassa) siano rimasti a carico del contribuente.
Quindi la detrazione non spetta se le spese sono state rimborsate e il rimborso non ha concorso alla formazione del reddito (Cm 31 maggio 2019 n. 13/E).
In alcuni casi le spese possono essere sostenute:
- in favore delle persone fiscalmente a carico (es. le spese sanitarie)[1];
- in favore di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), Dlgs 124/1998;
- per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (badanti).
Anche la spesa per l’acquisto delle mascherine è detraibileNel mese di maggio l’agenzia delle Entrate ha pubblicato una interessante guida «Le agevolazioni sulle spese sanitarie» (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3510366/Le_agevolazioni_fiscali_+sulle_spese_sanitarie.pdf/48cd33c6-8491-ba93-1b27-f1f9d6afae11 ), ma non affronta la tematica della documentazione atta a dimostrare l’avvenuta tracciabilità. Risulta comunque interessante la precisazione secondo cui sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, a condizione che siano classificate da provvedimenti del Ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura «CE» (Cm 6 maggio 2020, n. 11/E, quesito 5.12). |
NdR: Altri approfondimento sulla stessa problematica: …Pagamenti tracciabili per la detrazione IRPEF del 19%
Tracciabilità dei pagamenti
La legge di bilancio 2020 – in particolare l’articolo 1, commi 679 e 680, Legge 160/2019 – ha stabilito che dal 2020 per taluni oneri che danno diritto alla detrazione del 19% è richiesto che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.
La norma che ha introdotto la tracciabilità dei pagamenti richiama espressamente le detrazioni di cui all’articolo 15 (e quelle contenute «in altre disposizioni normative») che danno diritto ad una detrazione del 19%.
Quindi sono escluse dal nuovo obbligo le detrazioni previste negli articoli 16 e 16-bis del Tuir, come pure le detrazioni che danno diritta una riduzione d’imposta in misura differente al 19%.
Spese incluse (ed escluse) dall’obbligo di tracciabilità
La disposizione che impone la tracciabilità del pagamento è richiesta al fine di detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, la spesa sostenuta.
Sono inclusi nell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti gli oneri previsti:
- dall’articolo 15 del Tuir, come quelli di natura sanitaria (es. prestazioni mediche rese dal medico di famiglia per il rilascio di certificati di buona e robusta costituzione, rese da medici specialisti che esercitano la libera professione, come dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).
Ancora, si tratta, ad esempio, delle spese sostenute per i servizi scol