Bonus pubblicità 2021: al via da ottobre la prenotazione telematica

Dal 1 ottobre sarà possibile effettuare la prenotazione telematica per il bonus pubblicità per l’anno 2021: vediamo come si deve predisporre la domanda. Anche le inserzioni pubblicitarie su CommercialistaTelematico.com sono agevolate!

NdR: Attenzione: con un comunicato stampa del 31 agosto 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato lo slittamento dell’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2021: potrà essere effettuata dal 1° al 31 ottobre 2021 (e quindi non più in settembre come previsto. (Vedi anche Diario Quotidiano del 3 settembre 2021)

Ma vediamo le caratteristiche di questa agevolazione…

Con la conversione nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021 del “Decreto Sostegni-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stato prorogato anche per gli “anni 2021 e 2022” il particolare regime introdotto nell’anno 2020 inerente il cosiddetto Bonus Pubblicità, ammettendo nel calcolo del beneficio gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato , unitamente alle spese pubblicitarie sui giornali , nella misura pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (senza considerare alcun incremento rispetto alle spese effettuate nell’anno precedente).

Per finanziare il bonus sono stati stanziati appositi Fondi che ammontano er il 2021 e per il 2022 ad euro 65 milioni per gli investimenti effettuati sui giornali e di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radio-televisive (per il 2023 sono invece stati stanziati Fondi per 45 milioni di euro).

Scopri qui tutte le novità relative al Bonus pubblicità 2021 e 2022

 

BONUS PUBBLICITA’ 2021: LA GESTIONE PRATICA

Con il presente contributo si analizzano i punti principali della normativa in vigore al fine di meglio inquadrare l’argomento.

 

Soggetti ammessi al bonus

Possono usufruire del bonus le imprese ed i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica (imprese individuali o società), dalle dimensioni e dal regime contabile ( sono ammessi anche gli enti non commerciali).

Spese ammesse al bonus

Sono ammesse al bonus le seguenti spese pubblicitarie:

a) acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online).

Nota: deve trattarsi di testate iscritte nel competente Tribunale (art. 5 della Legge n. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione (denominato ROC) dotate della figura del “direttore responsabile”.

b) acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuate tramite emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

 

Spese pubblicitarie escluse dal beneficio

Sono escluse le spese effettuate per altre forme di pubblicità (ad esempio spese per grafica pubblicitaria su cartelloni, spese per pubblicità mediante affissioni e display, spese per volantini cartacei periodici, pubblicità effettuate su schermi di sale cinematografiche ovvero pubblicità su cartellonistica, pubblicità tramite social o piattaforme online, pubblicità su vetture, banner pubblicitari su portali online…).

Nota: sono anche escluse dal calcolo del bonus pubblicitario le spese sostenute per i costi di intermediazione pagati all’agenzia pubblicitaria, le spese accessorie per l’acquisto dello spazio pubblicitario, le spese per l’acquisto di spazi destinati alle televendite ovvero le spese per servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e di messaggeria vocale.

 

Pagamento delle spese sostenute

Nel silenzio della norma appaiono ammessi i pagamenti in ogni forma nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Calcolo del bonus pubblicità 2021

Come detto il Decreto Sostegni-bis ha prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il particolare regime introdotto nell’anno 2020 ammettendo nel calcolo del bonus gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, unitamente alle spese pubblicitarie sui giornali, nella “misura pari al 50%“ del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (senza considerare alcun incremento rispetto alle spese effettuate nell’anno precedente).

Nota: è importante sottolineare che sia per i giornali che per le emittenti televisive sono ammesse le spese effettuate sia in ambito locale che nazionale e che per il biennio 2021 e 2022 possono accedere al bonus anche i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2021 ovvero i soggetti che l’anno precedente non hanno sostenuto spese di tipo pubblicitario.

 

Gestione pratica della domanda di Bonus

Per poter accedere al bonus, in via generale, occorre effettuare:

a) una prenotazione telematica nel mese di marzo per gli investimenti pubblicitari che il soggetto intende effettuare durante l’anno di riferimento.

Nota: la prenotazione telematica da effettuarsi su apposito modello non prevede l’allegazione di documentazione specifica (fatture, attestazione delle spese, documento d’identità) e va effettuata tramite le procedure Entratel o Fisconline direttamente dal soggetto richiedente ovvero tramite intermediario abilitato).

L’effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un revisore legale dei conti che va rilasciata entro il termine di presentazione della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (tale documento deve essere conservato per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria).

b) dopo la presentazione della prenotazione occorre provvedere all’invio di una apposita “dichiarazione sostitutiva” attestante gli investimenti effettivamente realizzati da effettuarsi entro il mese di gennaio dell’anno successivo (anche in questo caso non vi sono documenti da allegare).

Nota: per il solo anno 2021 la trasmissione telematica della prenotazione si può effettuare a far data dal 01/10/2021 ed entro la data del 31/10/2021 (come indicato più sopra il termine è stato spostato da settembre ad ottobre).

Rimangono valide le prenotazioni effettuate nei termini ordinari (marzo 2021) ma di fatto risulta possibile provvedere ad un rinvio entro il termine del 30 settembre 2021 (è possibile anche presentare una rinuncia al bonus).

E’ importante sottolineare che il bonus spettante potrebbe subire variazioni in base al rapporto tra i Fondi disponibili e le richieste pervenute da parte dei Contribuenti.

 

Bonus pubblicità superiore a 150mila euro

Nel caso in cui il bonus spettante sia superiore ai 150.000 euro il beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

a) essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, L. 190/2012;

b) aver indicato nel riquadro “elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.lgs. n. 159/2011 ( la dichiarazione sostitutiva va resa sia nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti).

 

Compensazione del bonus spettante in F24

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6900 esclusivamente tramite il sistema entratel o fiscoonline a decorrere dal quinto giorno successivo la comunicazione del Provvedimento del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria.

 

Gestione del bonus nella dichiarazione dei redditi e in contabilità

Il credito d’imposta rileva ai fini dei redditi e dell’Irap e va indicato nel quadro RU del periodo d’imposta di maturazione e di quelli del successivo utilizzo e va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi relativo agli aiuti di Stato

Dal punto di vista contabile il credito d’imposta è da contabilizzare come contributo “in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico.

 

 

a cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 1 Settembre 2021