Anno bianco contributivo: è aperto il canale INPS per le domande

Dal 25 Agosto 2021 è aperto il canale INPS per accedere all’esonero contributivo (o anno bianco). Attenzione, non trattandosi di click day, è consigliato di fruire di tutto il tempo disponibile (il termine scade il 30 settembre) per presentare l’istanza.

E’ tutto pronto per la presentazione delle domande per l’esonero, o anno bianco contributivo, dei versamenti Inps.

Le domande possono essere presentate dal 25 agosto 2021, come reso noto dallo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2909 pubblicato il 20 agosto scorso.

Leggi qui la nostra guida all’esonero o anno bianco contributivo

Non trattandosi di click day, ciascun contribuente potenzialmente interessato non dovrà necessariamente precipitarsi per un tempestivo invio che potrebbe rivelarsi inopportuno, ma avrà tempo fino al 30 settembre.

 

Anno bianco contributivo: ecco le regole in pratica

Al riguardo, si ricorda che in merito all’importo riconosciuto, è di 3.000 euro ma solo come tetto massimo previsto per ciascun beneficiario; ciò significa che la percentuale effettivamente spettante è in ogni caso legata al rispetto del limite di spesa e potrebbe essere riparametrata in caso di superamento del plafond disponibile.

L’Istituto sottolinea che l’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Lo stesso potenziale beneficiario dell’agevolazione contributiva sarà tenuto a dichiarare nella domanda di non aver presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.

Sotto il profilo soggettivo, la domanda può infatti essere presentata, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, dagli iscritti:

  • alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR;
  • alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.

 

A tale proposito, nel messaggio suddetto, l’INPS ha chiarito che i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbiano, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, sarà tenuto a presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

Dal punto di vista meramente operativo, la presentazione della domanda avviene con i consueti canali telematici, ovvero accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS.

Nel dettaglio, sono diversi i percorsi da seguire:

  • per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”, “Comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata, “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

 

La domanda è molto semplice. Il soggetto interessato a richiedere il beneficio contributivo dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità:

  • il possesso dei requisiti di accesso (ovvero il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019,
  • il reddito da lavoro o derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro nel 2019,
  • la regolarità contributiva,
  • l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato ad eccezione di quello intermittente con diritto all’indennità di disponibilità,
  • l’assenza di pensione diretta,
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria,
  • di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

E’ quindi il caso di controllare bene i requisiti suindicati, posto che come detto la presentazione della domanda non ha canali preferenziali in base alla data della stessa.

mercoledì 1 Settembre 2021

a cura di Danilo Sciuto