Le fattispecie interessate sono molteplici. Preoccupa, e molto, l’orientamento che sta prendendo la Cassazione, che a Sezioni Unite sta sentenziando su un differimento dei termini, tanto da far commentare: "fine decadenza, mai!"
I contribuenti si trovano così esposti in una situazione non certamente egualitaria, a nostro avviso con evidenti violazioni alla carta costituzionale.
La decadenza dell'accertamento: il punto di vista della Cassazione
La decorrenza del termine di inizio della decadenza accertativa, da parte dell’Amministrazione finanziaria, da quando decorre?
Dall’anno di utilizzo oppure dall’anno di formazione del diritto di cui si discute?
La questione, che potrebbe anche sembrare di scarsa rilevanza, ha invece un rilevantissimo impatto pratico. E come vedremo le Sezioni Unite della Cassazione nel 2021 stanno emanando principi di diritto che mettono paura e che contrastano in ogni caso con un rapporto egualitario tra contribuente e fisco, scardinandolo o meglio cercando di scardinarlo del tutto. Ma proprio per questo riterremmo che quanto sentenziato non potrà avere vita lunga.
Veniamo ai fatti; presso le Sezioni Unite della Cassazione dallo scorso anno erano pendenti ben quattro ordinanze di rimessione della stessa Cassazione, ordinanze tutte emesse tra giugno e settembre del 2020. Pur trattandosi di fattispecie molto diversificate, tra loro, erano però caratterizzate da un aspetto comune: la decorrenza del potere accertativo da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di un utilizzo temporale pluriennale.
In ordine temporale la prima di queste questioni (nel caso specifico, quella sollevata con la prima ordinanza, la n.10701/2020) è stata risolta con la sentenza, appunto a Sezioni Unite, n. 8500 del 25 marzo 2021, estensore Giacomo Maria Stalla. E come si vedrà, si tratta di una sentenza che riguarda tutti questi casi, nessuno escluso, per espressa previsione di un principio di diritto. Lo stesso principio, in buona sostanza, è stato pronunciato, sempre dalle Sezioni Unite, con le sentenze n. 21765 e 21766 del 29 luglio 2021, estensore Angelina Maria Perrino.
Abbiamo già trattato di questi temi in due precedenti articoli (dell’8 gennaio e dell’1 aprile 2021); riprendendo in parte quanto allora osservato, qui ne completiamo l’analisi, anche tenuto conto di una successiva sentenza sempre della Cassazione e delle due recenti sentenze sopra citate.
Questi gli argomenti qui affrontati:
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Accertamento senza limiti temporali: le quattro ordinanze e gli 8 casi
Le quattro ordinanze di rimessione del 2020 in estrema sintesi riguardano tre fattispecie (sono riportate in ordine di data):
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L’utilizzo delle quote di svalutazione crediti
Per gli istituti di credito, le quote di svalutazione crediti eccedenti quanto annualmente ammesso in detrazione possono essere sempre accertate?
Ordinanza interlocutoria di rimessione n 10701 del 5 giugno 2020.
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L’utilizzo delle quote di ammortamento
L’eventuale controllo delle quote di ammortamento deve riguardare l’anno in cui il bene è entrato in funzione, oppure l’anno di utilizzo delle quote stesse?
Cassazione n. 9993/2018: le quote di ammortamento possono essere rettificate solo con riferimento all’anno di sostenimento della spesa.
Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 16752/2020 del 6 agosto 2020.
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Il riporto di un credito di imposta IVA
Tale riporto può posticipare i termini di accertamento? Secondo Cassazione n. 3098/2019 no.
In ogni caso ci sono due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, la n. 15525 del 21 luglio 2020 e la n. 20842 del 30 settembre 2020.
Ma evidentemente, oltre a queste tre fattispecie, esistono anche altri casi caratterizzati dalle stesse identiche problematiche; abbiamo individuato altre 5 fattispecie (e appunto il totale fa 8):
- L’utilizzo delle perdite fiscali.
Le perdite fiscali sono accertabili nell’anno di fo