Il tema del Superbonus 110% reca con sé problematiche contabili e di bilancio di rilevante impatto, considerando le regole poste da OIC 15 in relazione ai criteri di iscrizione dei crediti di qualunque natura, e ciò sia nelle società di più grandi dimensioni che dovranno utilizzare come criterio di valutazione del credito per il superbonus il costo ammortizzato, sia per le società di minori dimensioni per le quali il criterio del valore nominale resterà nella maggior parte dei casi la soluzione preferita.
Nel presente intervento cercheremo di rappresentare i vari casi.
Superbonus 110%: il punto di partenza
La questione del trattamento contabile e di bilancio del superbonus 110% di cui all’art. 119 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge 17/07/2020 n. 77 è stata, recentemente, oggetto di richiesta di parere che l’Agenzia delle Entrate ha formulato all’OIC [1].
L’intervento in bozza, sottoposto a pubblica consultazione, ha per oggetto:
“le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.
I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare, alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Rientra in tale