Assegno temporaneo per i figli minori: tutte le novità

Il Decreto Legge 79/2021 ha introdotto misure urgenti in materia di “assegno temporaneo per figli minori” spettante alle famiglie con figli minori senza diritto alla percezione degli “assegni per il nucleo familiare”.

assegno temporaneo figli minoriL’assegno temporaneo è destinato ai lavoratori autonomi, ai soggetti disoccupati, ai percettori di reddito di cittadinanza, ai dipendenti che non posseggono i requisiti reddituali per poter richiedere l’assegno per il nucleo familiare ed interessa il periodo ponte compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Trattasi pertanto di un assegno su base mensile per tutte le famiglie con figli minori di età, che non hanno diritto alla percezione degli assegni per i nuclei familiari (ANF).

 

Assegno temporaneo per figli minori: la normativa generale

Requisiti soggettivi

Per poter avere diritto al nuovo assegno temporaneo il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti, in particolare deve essere:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
     
  2. cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
     
  3. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
     
  4. domiciliato o residente in Italia, con figli a carico aventi una età inferiore ai 18 anni;
    Nota: la versione precedente del Decreto n. 79-2021 prevedeva testualmente: “figli a carico sino al compimento del 18° anno di età”.
     
  5. essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Requisiti reddituali

Onde poter presentare le domande il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore a 50 mila euro annui.

 

Determinazione dell’assegno

L’importo dell’assegno mensile varia a seconda del numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare ed è determinato in base a delle soglie derivanti dalla dichiarazione ISEE.

Nota: come indicato dal Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 e dalla circolare Inps n. 93-2021 l’importo mensile dell’assegno temporaneo è calcolato sulla base della tabella allegata al decreto legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

Per avere diritto all’assegno è prevista una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro (nel caso di specie spettano gli assegni in misura piena pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli) ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi) e una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

 
Come disposto dall’art. 5 del Decreto Legge n.79-2021 convertito nella Legge 30/7/2021 n. 112 (pubblicata in GU 188 del 7/8/2021) sono previste maggiorazioni degli importi degli assegni spettanti se il nucleo familiare è composto da più di due figli prevedendo un aumento per ciascun figlio minore del 30 per cento.

Nota: in via generale l’Assegno temporaneo prevede un’indennità mensile da 30 euro a 217,8 euro al mese per ciascun figlio e spetta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli; di 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli e di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità (gli importi variano a seconda del reddito ISEE del soggetto richiedente).

Pertanto ai fini del calcolo dell’assegno occorre fare riferimento alla tabella specifica (allegato 1) che fa riferimento a precise soglie ISEE; in fase di conversione viene detto che per avere diritto alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità tale condizione deve essere riconosciuta ai sensi della normativa in materia.

 

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione.

 

Soggetti percettori di reddito di cittadinanza

Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza” relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare (il calcolo viene effettuato in base alla scala di equivalenza pari a 2,1 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

 

Accrediti dell’assegno e accredito in caso di Affido condiviso dei minori e di separazione dei coniugi

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo per i percettori di reddito di cittadinanza per i quali l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo, incrementando il valore del Reddito di cittadinanza dell’assegno mensile spettante.

Come indicato dalla circolare Inps n. 93 -2021 l’assegno è corrisposto dall’Istituto in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente (in assenza dei genitori l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale).

Nel caso di “affido condiviso dei minori” l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

Nel caso invece di separazione legale dei coniugi o di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

 

Modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere presentata in modalità telematica all’Inps direttamente dal soggetto richiedente ovvero ricorrendo ai Patronati secondo le regole tecniche che sono state fornite dall’Inps e il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della stessa (Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 e circolare Inps n. 93 del 30 giugno 2021).

Occorre rammentare che per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 e gli importi verranno erogati direttamente dall’ Inps sull’Iban indicato nella domanda.

Nota: se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace

In buona sostanza la decorrenza dell’assegno parte da luglio 2021 per per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 e dal mese di presentazione della domanda per le domande presentate dopo il 30 settembre 2021 e comunque non oltre la data ultima del 31 dicembre 2021.

 

Assegno temporaneo e compatibilità con altre misure

L’assegno temporaneo, oltre che con il reddito di cittadinanza, è compatibile anche con le seguenti altre misure: a) eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali; assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; detrazioni fiscali; assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

 

Assegno temporaneo e aspetti reddituali

L’assegno non concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Alcuni suggerimenti di lettura per approfondire ulteriormente lo stesso argomento:

Assegno temporaneo per i figli minori: prima analisi della misura

Assegno temporaneo per i figli minori al via da 1 luglio 2021

e  Assegno ponte per i figli a carico: dal 1° luglio al via

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 11 agosto 2021