Assegno ponte per i figli a carico: dal 1° luglio al via

A partire dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari a cui non spettano gli assegni al nucleo familiare (ANF) potranno beneficiare di una misura temporanea – definita “assegno ponte” – fino al 31 dicembre 2021, in attesa di una riforma strutturale più ampia degli assegni alla famiglia.

Dall’assegno per il nucleo familiare all’assegno ponte: la misura temporanea a sostegno delle famiglie

assegno ponte figli caricoCome noto, l’intenzione del Governo era quella di creare un assegno unico per il nucleo familiare, che prenderà ufficialmente il via a partire dal 2022. Tale novità è però stata in qualche modo anticipata con il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, con il quale il Governo predispone “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” e introduce il cd. “assegno ponte”.

Tale assegno ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, ossia i disoccupati e gli incapienti, i lavoratori autonomi/professionisti, ma anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, che in tal modo, a partire dal 1° luglio 2021, vedranno riconoscersi un sostegno reale per il mantenimento e le spese dei figli a carico.

 

Condizioni per l’accesso

La misura in esame avrà effetto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 nei confronti di tutti quei nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, i quali vedranno assegnarsi una misura temporanea su base mensile, sempreché sussistano specifici requisiti.

Quindi chi è interessato dall’assegno ponte?

Rientrano nei soggetti che potranno accedere alla misura: i disoccupati, i percettori di Reddito di Cittadinanza e gli incapienti, ma non solo, in quanto mentre gli ANF nella loro attuale formulazione spettano ai lavoratori dipendenti, tale assegno ponte (e la revisione degli ANF che entrerà a regime dal 2022) interessa anche lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Vediamo meglio quali sono le condizioni per accedervi:

  • permanenza in Italia: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o un suo familiare, ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ma in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo oppure ancora del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
     
  • residenza in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi ovvero titolarità di contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale;
     
  • soggezione al pagamento delle imposte sul reddito in Italia;
     
  • presenza di domicilio o residenza nel territorio italiano;
  • avere figli a carico sino al compimento del 18º anno di età.

 

Caratteristiche dell’assegno ponte

L’importo di tale assegno ponte varierà in base alla situazione economica ISEE della famiglia e del numero di figli a carico, con una maggiorazione fino al 30% se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli e di 50,00 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

Gli importi sono stabiliti dall’allegato al D.L. n. 79/2021.

La domanda va presentata in modalità telematica all’Istituto Previdenziale direttamente tramite il sito dell’INPS oppure avvalendosi degli istituti di patronato, ma solo se si è in possesso di un ISEE familiare in corso di validità.

In caso contrario, sarà prima necessario richiedere un nuovo ISEE e poi presentare domanda per l’assegno ponte.

Si ricorda in tale sede che in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione, e dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione:

  1. decade d’ufficio;
  2. oppure sarà adeguata nel caso in cui il nucleo familiare abbia presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

La decorrenza della misura avverrà a partire dal mese di presentazione della domanda medesima, con una eccezione: infatti, per tutte le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 le mensilità verranno corrisposte partendo dagli arretrati relativi al mese di luglio 2021.

L’assegno sarà erogato attraverso due differenti soluzioni:

  • accredito sull’IBAN del richiedente;
  • bonifico domiciliato.

La normativa di cui al D.L. n. 79/2021 prevede che nel caso in cui si abbia l’affido condiviso dei minori, l’assegno potrà essere accreditato in misura pari al 50% per ciascun genitore, con la possibilità di accreditamento dell’importo dimezzato sull’IBAN di ciascuno dei due.

Inoltre si ricorda che l’assegno ponte non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Compatibilità con il Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021 considera all’articolo 4 anche specifiche condizioni di ammissione dell’assegno ponte in presenza di altri sussidi.

Questo è il caso del Reddito di Cittadinanza (RdC) – con il quale tale strumento è perfettamente compatibile – ma anche di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali.

Ad ogni modo, per i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza l’INPS corrisponderà d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso, avvalendosi quindi delle stesse modalità di erogazione del RdC fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

 

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A cura di Antonella Madia

Lunedì 21 giugno 2021