Il licenziamento dell’apprendista alla fine del periodo formativo consentito anche in epoca Covid-19

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 12 luglio 2021

Una delle tipologie di licenziamento non interessate dai divieti introdotti dal Decreto Sostegni è quella che riguarda l’apprendista alla fine del periodo di apprendistato.
Nel presente contributo si intende analizzare in maniera più approfondita tale casistica, focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti particolari della materia.

Decreto Sostegni e divieto di licenziamento

licenziamento apprendistaCome noto, allo stato attuale, la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in essere oramai a far data dal 17 marzo 2020, è stata prorogata ad opera del Decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro e, a far data dal 1° luglio 2021 e fino alla data del 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.

In materia è altresì intervenuto il Decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore a far data dal 6 maggio 2021, disponendo il divieto di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale usufruito entro il 31 dicembre 2021.

Una delle tipologie di licenziamento che non sono interessate dai divieti di licenziamento è quella riguardante la risoluzione del rapporto di apprendistato in quanto al termine del periodo formativo il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro perchè non risulta applicabile il giustificato motivo oggettivo.

Nota: il contratto di apprendistato prevede per le parti del rapporto di lavoro la possibilità di recedere dal contratto ex art. 2118 cod. civ. con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.

Il datore di lavoro e il lavoratore hanno