Un recente intervento della Cassazione consente di riepilogare i requisiti che rendono legittima o meno la cessazione del rapporto (licenziamento) ad opera del datore di lavoro per giudisticato motivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Risarcimento o reintegra
Di recente, la Corte Costituzionale, con un comunicato stampa diffuso il 24 febbraio 2021, ha anticipato, in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, di aver dichiarato fondata, all’esito della Camera di Consiglio, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92/2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del Giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
È irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del Giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Pertanto, in caso di illegittimo licenziamento opera l’obbligo di reintegra del lavoratore.
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La Cassazione su un caso di licenziamento individuale
La sentenza della Corte di Cassazione che andiamo a commentare (sentenza 22 febbraio 2021, n. 4673) ha rinviato alla Corte di Appello, in altra composizione, una questione relativa al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, precisando che i requisiti di legittimità dello stesso sono due, ossia:
- effettività della soppressione del posto;
- impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
Quanto al primo punto, la Corte ha evidenziato che le mansioni svolte dal dipendente licenziato sono state distribuite tra altri soggetti già appartenenti al personale.
Pertanto, la soppressione della posizione lavorativa occupata dal lavoratore non era avvenuta nel contesto della soppressione della funzione (che era invece stata mantenuta ma diversamente distribuita).
La sentenza impugnata aveva esclusione la fungibilità con riguardo alla natura delle mansioni di fatto svolte anziché, come avrebbe dovuto, con riguardo all’eventuale professionalità omogenea.
La com