Il giudizio sulla antieconomicità dei costi riguarda le imposte dirette e non anche l’IVA

Per la Cassazione la detraibilità dell’imposta non può essere negata in base al giudizio di incongruità o antieconomicità della spesa.

antieconomicità costi imposte diretteA differenza di quanto avviene nel campo delle imposte dirette, ai fini IVA la valutazione sull’incongruità e antieconomicità dei costi non può comportare – tranne in casi assai particolari che vedremo – l’esclusione del diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

Il diritto alla detrazione può essere escluso solo se l’Amministrazione finanziaria dimostra l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, che esuli dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura o non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate a IVA.

 

Antieconomicità dei costi: veniamo al caso…

Ad un’impresa si contesta il conseguimento di maggiori ricavi dalle vendite a fronte di una percentuale di ricarico ritenuta del tutto incongruente, anche rispetto alla media del settore.

Tali incongruenza e antieconomicità dell’attività comportano, a parere dell’Ufficio, l’esclusione del diritto di detrazione dell’IVA assolta.

A parere della Corte, ancorché il valore dei beni e servizi sia ritenuto antieconomico e, dunque, diverso da quello da considerare normale, non è consentito all’Amministrazione di rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dell’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione.

L’irrilevanza, in materia di IVA, dei sindacati sull’antieconomicità o incongruità dei componenti reddituali ha un limite nella “macroscopica antieconomicità” dell’operazione, elemento ovviamente il cui onere permane in capo all’Amministrazione, e che rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa.

In materia di IVA, quindi:

“la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e dunque a un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, è irrilevante (in tal senso, più volte, si è pronunciata la Corte di Giustizia).

Diversamente dalle imposte sui redditi – ove la valutazione di antieconomicità può assumere valore sintomatico di mancata inerenza e non deducibilità del costo –, in materia di IVA “il giudizio di congruità ha una diversa incidenza, di per sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione” (Cassazione n. 16010/2019).

 

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Antieconomicità delle operazioni: neutralità e detrazione IVA

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 23 luglio 2021