Il recupero dell’IVA a credito in fase di accertamento può avvenire in virtù di un mero giudizio quantitativo di congruità del costo? La macroscopica antieconomicità giustifica il recupero dell’IVA per non inerenza? Ai fini della detrazione dell’IVA il concetto di inerenza ha valenza esclusivamente qualitativa? Tali interrogativi trovano una precisa risposta in recenti interventi della Cassazione
Principio della rivalsa
Il principio della rivalsa è da considerare fondamentale nel sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa eurounitaria.
Il meccanismo delle detrazioni e, quindi, dei rimborsi, è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le proprie attività economiche garantendo la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all’IVA.
Macroscopica antieconomicità: la valutazione di inerenza dei costi
Il principio dell’inerenza debba essere valutato secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività di impresa.
Il «principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità, perché «il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo».[1]
Conseguentemente, in tema di IVA, la detrazione non può essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo[2], salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Nel caso dell’Iva, quindi, ai fini della valutazione dell’inerenza, il giudizio di congruità ha una diversa incidenza, di per sé non idonea a escludere il diritto a detrazione, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate a Iva.[3]
In altri termini, con riguardo all’Iva il giudizio di congruità non investe il giudizio di inerenza, ma la contestazione dell’Ufficio e, in particolare, i contenuti della prova posta a suo carico, che non può essere soddisfatta adducendo la mera antieconomicità dell’operazione, di per sé priva di rilievo.
Tali affermazioni costituiscono un corollario della neutralità dell’IVA, che impone la detraibilità dell’IVA assolta a monte, in quanto la stessa imposta non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l’operazione sia estranea all’attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private , sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto, ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l’emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura (Cass., n. 33574/2018).
In tema di IVA, non è consentito all’Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione[4], tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente[5] provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta” (Cass. 30 gennaio 2018 n. 2240)[6].
Dal lato delle imposte dirette [7] la valutazione di incongruità di un’operazione economica non porta automaticamente all’indeducibilità del costo, perché non incide sui suoi caratteri costitutivi.
Ciononostante rappresenta un importante indice rivelatore di occultamento di materia imponibile e legittima l’Amministrazione finanziaria a compiere un accertamento analitico-presuntivo ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 (Cassazione n. 3414/2020).
La dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all’attività d’impresa, ossia che l’atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente.
Ben diversa è l’incidenza del giudizio di antieconomicità sulla valutazione dell’inerenza in campo Iva, nel senso che in linea di principio non condiziona né esclude il diritto alla detrazione dell’Iva afferente al costo ritenuto non congruo, “salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, e dunque esulan