I principi di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato anche il comportamento del contribuente nei confronti del Fisco impongono che, in tema di accertamento tributario standardizzato, nell’ipotesi di invito al contraddittorio preventivo spedito dall’Ufficio con un congruo anticipo rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento e recante una data di convocazione manifestamente erronea ricada sul contribuente l’onere di farsi parte diligente nel coltivare il contraddittorio, segnalando all’Amministrazione l’indicazione errata della data di comparizione.
Principio di buona fede: il caso di Cassazione
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, nei confronti di una s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio, ex art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2005, in applicazione degli studi di settore.
La CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha rilevato che l’avviso di accertamento era illegittimo in quanto emesso in data 10.12. 2010, in difetto di contraddittorio preventivo, per essere stato il relativo invito spedito in data 24.11.2010 quando era ormai già decorsa la data fissata per l’incontro ai fini dell’eventuale presentazione dell’istanza di accertamento per adesione.
In questo modo, il vizio dell’invito al contraddittorio aveva comportato la nullità dell’avviso di accertamento sia per difetto di motivazione che per difetto di prova.
Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso per difetto di contraddittorio preventivo, essendo stato il relativo invito spedito il 24.11.2010 quando