Le ultime novità sul fronte del divieto di licenziamento introdotte dal Decreto Sostegni bis: le deroghe e i casi di esclusione dalla normativa…
Il Decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, è entrato in vigore a far data dal 26 maggio 2021 e ha disposto il divieto di licenziamento per tutta la durata del “trattamento di integrazione salariale usufruito entro il 31 dicembre 2021”.
Nota: nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non vi è traccia della proroga del divieto di licenziamento fino alla fine di agosto 2021 come in un primo momento era stato annunciato.
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Divieto di licenziamento: il punto dopo il Decreto Sostegni bis
Allo stato attuale, in materia di divieto di licenziamento le normative da tenere in considerazione sono le seguenti:
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“Divieto di licenziamento” fino alla data del 30 giugno 2021
Per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia di Ammortizzatore sociale a cui gli stessi hanno diritto, vige il “divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (licenziamenti effettuati per ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare svolgimento dell’attività lavorativa come previsto dall’articolo 3, della legge n. 604/1966 che non raggiungono le cinque unità);
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Datori di lavoro e divieto di licenziamento fino alla data del 31 ottobre 2021
Si applica ai datori di lavoro che non usufruiscono della CIGO (piccole aziende che possono contare sull’assegno ordinario o sulla CIG in deroga ad esempio pubblici es