Dichiarazione infedele: il fatto
L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente, esercente la professione di architetto, un avviso di accertamento, avente ad oggetto l'IRAP, in relazione all'anno 2002.
L'Ente impositore contestava che il contribuente aveva sostanzialmente omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini Irap, indicando come dovuto il valore puramente simbolico di Euro 1,00.
Il contribuente si avvaleva quindi della definizione automatica di cui all'art. 7 della legge n. 289 del 2002, e riteneva pertanto di aver estinto ogni debito tributario, anche quello relativo a quanto dovuto a titolo di Irap per l'anno 2002.
L'Amministrazione finanziaria sosteneva, però, che essendo stata sostanzialmente omessa la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, il contribuente non potesse accedere al condono, e scattasse in conseguenza la proroga biennale ex lege dei termini di accertamento, altrimenti scaduti.
L'avviso di accertamento veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, che condivideva l'impostazione seguita dall'Agenzia delle Entrate, e pertanto rigettava il ricorso.
Il contribuente gravava di impugnativa la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano.
Il giudice dell'appello osservava che il contribuente non doveva essere ricompreso tra coloro che avevano "omesso" la dichiarazione dell'Irap, pur avendo indicato un valore irrisorio (Euro 1,00), e pertanto aveva diritto ad accedere al condono.