La compensazione dei crediti tributari non è una novità ma negli ultimi anni sono stati assunti provvedimenti più restrittivi, giustificati dalle evasioni fiscali che, attraverso l’istituto della compensazione, si sono compiute.
Spesso ci si lamenta dei molteplici adempimenti che la professione di commercialista comporta, ma il più delle volte il legislatore fiscale è costretto ad intervenire con nuovi provvedimenti a causa di comportamenti delittuosi di alcuni contribuenti.
Significato di compensazione e crediti tributari compensabili
La compensazione delle imposte tende a utilizzare un credito tributario e non solo, per pagare i debiti tributari, nonché quelli previdenziali.
I crediti compensabili sono, tra l’altro (Art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241): le imposte sul reddito, le addizionali alle imposte sul reddito, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, le ritenute fiscali, l’IRAP, l’IVA, le tasse di CC.GG., i contributi previdenziali del titolare d’impresa o assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle imposte, ecc.
Rientra tra i crediti compensabili anche quello derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate allocate in bilancio, di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.
Nell’Allegato A), sono evidenziati i casi di esclusione dalla compensazione, come stabiliti dal suddetto art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997.
La compensazione, come è a tutti noto, può dare origine a:
- compensazioni orizzontali (o “esterne”), che permettono di compensare imposte e contributi di natura diversa (un credito IRPEF con un debito IVA; un credito IRES con contributi previdenziali dovuti per il personale dipendente, ecc.);
- compensazioni verticali (o “interne”), che consentono di effettuare le compensazioni nel tempo nell’ambito della stessa imposta (Iva a credito del III trim. dell’anno X con l’IVA a debito del trimestre successivo; IRES dell’anno X con il debito IRES del I° acconto IRES dell’anno X + 1, ecc.).
NdR: Potrebbe interessarti anche…
Compensazione crediti fiscali – Diario Quotidiano del 21 Gennaio 2021
Compensazione crediti senza apposizione del visto di conformità
Questi gli argomenti qui trattati:
- Limite alla compensazione e tempi da osservare
- Visto di conformità: soggetti abilitati e condizioni
- Gli adempimenti dei professionisti per apporre il visto di conformità
- I controlli per il rilascio del visto di conformità
- Casi particolari di apposizione o meno del visto di conformità
- Compensazioni crediti infrannuali dell’IVA
- Divieto di compensazione crediti tributari
- Allegato A – Crediti e debiti tributari non ammessi alla compensazione
- Allegato B – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
- Allegato C – Adempimenti preliminari a carico dei professionisti per l’apposizione del visto di conformità
- Allegato D – La compensazione in forma prospettica
***
Limite alla compensazione e tempi da osservare
Occorre tener presente la diversa tipologia di compensazione:
- in presenza di compensazione verticale, non ci sono limiti di sorta. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 14 maggio 2014, n. 10/E, parag. 9.1, ha affermato che il limite fissato per rilasciare il visto di conformità, in considerazione del rinvio all’art. 17, del Lgs. n. 241/1997, riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”.
- per la compensazione orizzontale, ci sono alcune limitazioni da osservare.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 34, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il limite di compensazione è fissato in € 700.000 (Si veda l’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella L. 6 giugno 2013, n. 64).
In particolare:
- l’art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, 6-ter, ha stabilito che, per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’art. 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è sempre consentita la compensazione infrannuale (Art. 8, comma 3, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).
Inoltre, qualora i predetti soggetti, durante l’anno precedente, hanno realizzato un volume di affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il suddetto limite è elevato a € 1.000.000;
- l’art. 147, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, solo per l’anno 2020, ha elevato il ridetto limite di € 700.000 a € 1.000.000.
A questo proposito, si rileva che l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che l’uso in compensazione di importi superiori all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, conduce alla conseguenza che il modello F24 è scartato, dall’Agenzia delle Entrate.
L’altra limitazione riguarda le modalità per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi annui superiori a € 5.000.
Infatti, per importi superiori a € 5.000, la compensazione può essere effettuata:
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Detta limitazione non riguarda le ritenute fiscali, in quanto, per le stesse, non si presenta alcuna dichiarazione;
- chiedendo il visto di conformità.
Con la Circolare del 25 settembre 2014, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità, previsto per l’IVA