Il Decreto Sostegni, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso indennità di 2.400 € in favore di alcune categorie di lavoratori.
L’Inps, oltre che prorogare il termine di presentazione della domanda (inizialmente previsto al 30.04) al 31.05, fornisce una serie di chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’agevolazione.
Bonus INPS: soggetti beneficiari
I lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, comma 1, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) [Nel frattempo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69/2021 del primo decreto sostegni, il DL 41/2021, se vuoi scaricare il testo integrale del testo legislativo, clicca QUI ] sono lavoratori:
- stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.
I lavoratori appartenenti alle anzidette categorie che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) non sono tenuti a presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità di cui al Decreto Sostegni in quanto l’Inps provvederà alla sua erogazione con le modalità dagli stessi indicate per le indennità già erogate.
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Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport
Questi gli argomenti qui affrontati:
- Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione
- I settore individuati
- Lavoratori autonomi e incaricati alle vendite a domicilio
- I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- I lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo
- Procedura per chiedere l’indennità
- Soggetto che ha già beneficiato delle indennità ex DL n. 137/202
- Soggetto che non ha beneficiato delle indennità ex DL n. 137/2020
- Caratteristiche della domanda
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Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione
I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità prevista dal Decreto Ristori possono presentare domanda per la fruizione del contributo in oggetto previsto dal Decreto sostegni.
In particolare è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e la data del 23/03/2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori indicati nella tabella che segue, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non siano titolari, alla data del 23/03/2021, di pensione diretta, né di NASPI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24/03/2021.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, nel rispetto delle medesime condizioni previste nel punto precedente.
I settore individuati
Le attività economiche riconducibili a tali settori sono individuate con riferimento al Codice Statistico Contributivo (CSC).
I codici ATECO riportati in tabella sono quelli per i quali può essere concessa l’indennità.
TURISMO |
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CSC |
ATTIVITÁ |
70501 |
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