Accertamento con adesione di società di persone e imputazione ai soci

di Isabella Buscema

Pubblicato il 7 maggio 2021

Il socio di una società di persone, che non definisce in adesione il proprio accertamento, può avvalersi della riduzione della pretesa impositiva, spettante alla società, che invece, ha definito la propria posizione con l’adesione? La risposta a tale interrogativo è fornita da recenti e contrastanti interventi del giudice di legittimità.

Accertamento con adesione del socio di società di persone: il principio

accertamento adesione società di personeL’intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza dettato dall’art. 5 del TUIR, per cui il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.

Il socio di una società di persone, che non definisce in adesione il proprio accertamento, può avvalersi della riduzione della pretesa impositiva, spettante alla società, che invece, ha definito la propria posizione con l’adesione.

Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione.

 

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La vicenda

Al socio di una società di persone è stato notificato un avviso di accertamento per il reddito da partecipazione derivante dalla società partecipata (partecipazione del 60%).

Il giudice di gravame ha accolto l’appello del Fisco precisando che, a fronte dell’accertamento con adesione definito dalla società, l’Agenzia aveva proceduto legittimamente all’accertamento nei confronti dei soci in base alla percentuale posseduta rispetto al maggior reddito accertato.

L ‘Ufficio aveva, infatti, considerato il reddito societario originariamente accertato nei confronti della società (Euro 204.249), prescindendo dall'intervenuto accertamento con adesione che aveva rideterminato il reddito societario in Euro 144.283.

In particolare, i giudici hanno ritenuto che il contribuente, non avendo definito in adesione il proprio accertamento, non poteva avvalersi della riduzione della pretesa impositiva, scaturita nei confronti della società, che invece, aveva definito la propria posizione con l’adesione.

 

Il parere della Cassazione

Il contribuente, con il ricorso in cassazione, ha eccepito l’erronea determinazione dell’imponibile nei propri confronti, avendo il giudice del gravame considerato un reddito da impresa superiore rispetto a quello determinato per la società nell’accertamento con adesione.

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso in cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.

L’intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche i