Le disposizioni in materia di imposizione in uscita (c.d. exit tax) rispondono alla logica di garantire a ciascuna giurisdizione il diritto di assoggettare a tassazione tutta (e solo) la ricchezza che in essa si è generata: in estrema sintesi, viene previsto che, per il trasferimento all’estero di attività o attivi si assoggettino a tassazione i maggiori valori di mercato delle attività o degli attivi trasferiti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto e, cioè, i maggiori valori latenti su cui viene meno, in via definitiva, la potestà impositiva dell’ordinamento nazionale.
Exit tax: imposizione in uscita per il trasferimento della sede all’estero
Il DLgs. n. 142/2018, di recepimento della direttiva ATAD (direttiva 2016/1164/UE), ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita, ha introdotto il concetto di valore di mercato in sostituzione del valore normale che regolava la fattispecie previgente: a partire dall’esercizio fiscale 2019 i componenti del complesso aziendale che risultino essere imponibili saranno tassati in base al valore di mercato.
Il valore di mercato (a seguito del rinvio del comma 4 dell’art. 166 alla disciplina del transfer pricing) è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti.
Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’art. 110.
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società di capitali “non dà luogo di per sé” all’imposizione dei soci della società trasferita: viene riproposto, al comma 14 dell’art. 166, quanto già sancito dal previgente art. 166 comma 2-ter del TUIR.
Condizioni di applicabilità dell’exit tax (art. 166 del TUIR)
Il comma 1 dell’art. 166 del TUIR identifica cinque fattispecie al ricorrere delle quali si applicano le disposizioni contenute nella norma:
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soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero.
Per i soggetti residenti che trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale, risulta imponibile la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il