La disciplina in tema di transfer pricing non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico in sé considerato, che comporta spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo, soggette a normative nazionali differenti. L’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria non riguarda quindi il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali
La disciplina in tema di transfer pricing non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico in sé considerato, che comporta spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo, soggette a normative nazionali differenti.
L’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria non riguarda quindi il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, Tuir.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9674 del 19/4/2018, è tornata sull’applicabilità, in concreto della disciplina in tema di transfer pricing (le cui ultime linee guida sono state appena pubblicate in Gazzetta ufficiale).
Nel caso di specie, una società impugnava un avviso di accertamento, per Irpeg ed Ilor per gli anni d’imposta 1995 e 1996, con il quale era stata recuperata a tassazione la differenza rispetto al valore normale a seguito di cessione di beni infragruppo alle controllate operanti all’estero, oltre alla contabilizzazione di costi non inerenti o non di competenza, mancato addebito di interessi passivi e sanzioni per genericità delle fatture emesse.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva in parte il ricorso, ritenendo legittima la pretesa tributaria solo con riguardo all’indebita deduzione degli ammortamenti di costi e al mancato addebito degli interessi passivi.
La sentenza era poi confermata dal giudice d’appello, che rigettava anche le doglianze avverso le sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 76, comma 5, tuir, nel testo applicabile ratione temporis (oggi art. 110, comma 7).
Il motivo di censura, secondo la Suprema Corte, era fondato.
Evidenziano infatti i giudici di legittimità che l’Agen