Nuovi aiuti a favore dello sport e del terzo settore

Con la pubblicazione del Decreto Sostegni si concretizza la volontà del Governo di portare, con misure a favore degli enti non commerciali, del terzo settore e dello sport, nuovi aiuti. Sintetizziamo le modalità di erogazione e le caratteristiche del contributo.

Decreto Sostegni: gli aiuti in favore del terzo settore e degli operatori dello sport

aiuti sport terzo settoreStanziato a fondo perduto un contributo in favore delle ASD, delle APS e di tutti gli enti non commerciali e del terzo settore in possesso di Partita IVA.

Esclusi invece soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, gli enti pubblici di cui all’ articolo 74, nonché i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il diritto al contributo ricorre per le categorie di cui sopra, nel caso in cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

 

Modalità di calcolo del contributo

Tale calcolo è prefissato in percentuali variabili, sulla base dei ricavi: per i ricavi non superiori ai 100mila euro, la percentuale applicabile alla differenza del periodo è del 60%; da 100mila a 400mila euro, in percentuale del 50%; per quelli oltre 400mila a 1milione di euro, in percentuale del 40%; per quelli oltre 1milione a 5milioni di euro, in percentuale del 30%; ed infine quelli oltre a 5milioni a 10milioni di euro, in percentuale 20%.

Il contributo minimo garantito, ad ogni modo, è fissato a 2 mila euro.

Cifra questa, che in base a stime di settore, sarà di gran lunga la più elargita.

Si precisa che, come disposto del Decreto all’art. 1 comma 7, tali somme non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e che ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il comma 4, precisa che il contributo spetta anche in assenza dei requisiti predetti.

Le modalità di elargizione del contributo, a seguito della domanda dell’interessato/a in via telematica all’Agenzia delle Entrate, saranno corrisposte sotto forma di bonifico bancario diretto sul conto corrente, oppure di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Facendo un parallelismo con i passati decreti, è evidente come il risicato esborso di denaro previsto in quello attuale, risulti inferiore e insufficiente al sostentamento delle ASD e delle SSD.

 

Bonus agli operatori sportivi

Con il D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni), viene modificata anche l’erogazione dei sostegni ai soggetti operanti nel mondo dello sport, che passa da 800 euro a un’indennità da 1200 a 3600 euro.

È stata predisposta la somma di 350 milioni di euro per l’anno 2021, che sarà erogata dalla Società Sport e Salute Spa sotto forma di un’indennità definita sulla base criteri stabiliti dallo stesso decreto Sostegni.

Nello specifico: ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui spetta la somma di 3.600 euro; a quelli che nell’anno di imposta hanno percepito compensi tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro; infine a quelli che nell’anno di imposta hanno percepito compensi in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini dell’erogazione del bonus per i collaboratori sportivi, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Il bonus viene erogato a seguito della richiesta telematica sulla piattaforma dedicata sul portale di Sport e Salute Spa in qualità di gestore di tali erogazioni, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); e le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il pagamento dell’indennità prevista dal decreto Sostegno sarà automatico sul conto corrente di chi aveva già fatto domanda e beneficiato del contributo nel 2020.

Chi invece non ha fatto domanda nel corso del 2020 potrà fare richiesta del bonus sportivi 2021 dall’1 al 15 Aprile se ritiene di poter rispondere ai requisiti per ottenerlo.

Gli aventi diritto devono essere in possesso di un contratto di collaborazione valido al 31 dicembre 2020 presso le strutture sopra elencate e non percepire alcun reddito di lavoro, autonomo o alle dipendenze, oltre a quello sportivo.

Devono altresì aver ridotto, cessato, sospeso la propria attività di collaborazione in seguito all’emergenza pandemica, e non essere percettori di reddito di Cittadinanza e reddito di Emergenza; non essere percettori di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (Aso-Fis).

Ad oggi sono stati circa 200 mila i lavoratori sportivi che hanno usufruito dei bonus stanziati con i precedenti decreti, a ben dimostrare come fosse necessario cominciare a regolamentare la materia.

 

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A cura di Andrea Ziletti

Sabato 17 aprile 2021