Uno degli aiuti concessi durante l’emergenza Covid19 è il credito d’imposta previsto a fronte delle locazioni di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. In questo articolo puntiamo il mouse su alcuni casi particolari (lo studio medico senza partita IVA ed il bed & breakfast svolto come attività d’impresa), sulle modalità di cessione del credito d’imposta e sui possibili controlli del Fisco.
Il credito di imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo
Il Decreto Cura Italia ed il Decreto Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalla crisi per COVID – 19.
In particolare trattiamo il credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo.
Il medesimo credito d’imposta è, altresì, riconosciuto nella misura del 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo.
La normativa in materia, come risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 104 del 2020, prevede che il credito d’imposta in questione sia commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
L’articolo 28 del D.L. 34/2020 ha introdotto un credito d