Vaccini e lavoro: qual è il limite da rispettare

L’obbligo di vaccinazione non è previsto in alcuna circostanza ma cosa succede all’assicurazione infortuni INAIL se si rifiuta il vaccino e poi si contrae il Covid? A tale quesito risponde l’Istituto Assicurativo a seguito di un caso di contagio verificatosi tra gli operatori sanitari di un ospedale.

Vaccini e Lavoro: premessa

vaccini e lavoroLa questione dei vaccini (ma soprattutto i dubbi che molti hanno in merito alla loro efficacia e rischiosità) sta alimentando una discussione in materia di obbligo o facoltà da parte del lavoratore di vaccinarsi.

È chiaro fin da subito come l’argomento risulti spinoso e allo stesso tempo intricato in quanto connette diversi aspetti della normativa.

Basti pensare al diritto alla salute, all’art. 32 della Costituzione, ma anche alla questione della tutela dei luoghi di lavoro e più in generale alle questioni di privacy relativamente alla vaccinazione.

Quindi, in questo grande marasma di argomenti correlati alla questione “vaccino”, è opportuno fare chiarezza con i pochi strumenti normativi e di prassi che abbiamo a disposizione, tra i quali certamente spicca l’Istruzione Operativa INAIL del 1° marzo 2021.

 

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Lavoro e obbligo vaccinale

La questione dei vaccini si articola in maniera molto complessa, quando applicata al rapporto di lavoro: basti pensare alla questione della tutela dei luoghi di lavoro nonché della salute dei dipendenti, che potrebbero essere messe a repentaglio da un soggetto che decide di non vaccinarsi, rischiando di contagiare non solo altri colleghi (magari in condizioni di particolare vulnerabilità) ma anche i clienti, quando la prestazione si svolge a contatto con il pubblico.

Allo stesso modo, va segnalato che in caso di evento quale un contagio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro rischia di essere ritenuto responsabile per non aver messo in campo tutti gli strumenti e gli obblighi normativi volti a tutelare la salute sul luogo ove si svolge la prestazione lavorativa.

Che il vaccino sia uno strumento utile a tutelare i lavoratori e chi entra in contatto con essi è innegabile ma sorge spontaneo chiedersi se tale strumento possa essere ritenuto obbligatorio quando si ha a che fare con particolari prestazioni lavorative: pensiamo al caso del medico o dell’infermiere che decide di non vaccinarsi.

Prendendo spunto da questa casistica ci rifacciamo alle istruzioni operative dell’INAIL fornite il 1° marzo 2021, con le quali l’Istituto ha cercato di chiarire se il dipendente che si ammala di Covid a seguito di rifiuto alla vaccinazione sia coperto dall’assicurazione obbligatoria e quindi indennizzabile.

 

Il caso portato all’attenzione dell’INAIL

È ormai noto il caso dell’ospedale San Martino di Genova, all’interno del quale alcuni operatori sanitari avevano rifiutato il vaccino contro il Covid-19 e poi sono risultati contagiati.

In tal caso, il nodo da sciogliere riguarda la questione della copertura INAIL per tali soggetti.

Prima di rispondere a tale quesito è bene fare alcune precisazioni:

  • innanzitutto, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 il datore di lavoro deve approntare tutte quelle misure tali da garantire la sicurezza sul luogo di lavoro di tutti i lavoratori, e questo può condurre eventualmente all’introduzione della questione vaccinale proprio all’interno del protocollo anti-contagio aziendale; infatti, il datore di lavoro, in accordo con il medico competente ai sensi dell’articolo 279 del Decreto Legislativo n. 81/2008 può introdurre il vaccino, tenendo conto delle attività svolte all’interno dell’azienda, del contatto con utenti esterni, e in generale, tenendo conto dell’esposizione all’agente biologico.
    E’ comunque da segnalare che non si rileva allo stato attuale all’interno della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro uno specifico obbligo di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore, ma solo una eventuale messa a disposizione di vaccini efficaci per tutelare il lavoratore dal rischio di contagio;
     
  • nonostante il punto precedente, nessuna disposizione all’interno del nostro ordinamento prevede un obbligo a vaccinarsi, e a riprova di ciò va tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione, ai sensi del quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

In conseguenza di quanto detto finora, il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi non farebbe altro che esercitare la propria libertà di scelta rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità; perciò ciò non può essere condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato.

 

L’opinione dell’INAIL

C’è un altro aspetto che va analizzato, ossia la questione dell’assicurazione infortunistica INAIL. Infatti essa è ammessa al ricorrere dei presupposti previsti dalla Legge quindi anche nel caso in cui l’infortunio – o il contagio – avvenga per causa del comportamento imprudente o comunque inadempiente del lavoratore.

Resta fermo che non è assicurabile il caso in cui un lavoratore abbia simulato un infortunio oppure abbia dolosamente e con coscienziosità e volontà aggravato le conseguenze di un infortunio: ciò significa che l’unico caso in cui non si ha la copertura INAIL è quello dell’infortunio doloso.

Il contagio da Covid-19 non può però certamente essere ricompreso in una casistica come quella dell’infortunio doloso, quindi risulterebbe a tutti gli effetti coperto dall’assicurazione obbligatoria anche nel caso per il quale si è chiesto il parere dell’Istituto Assicurativo.

Ciò comporta che sono coperti dall’assicurazione INAIL anche quegli operatori sanitari che a seguito di rifiuto a vaccinarsi hanno contratto il Coronavirus, sempreché – chiaramente – si dimostri che il contagio è avvenuto effettivamente sul luogo di lavoro (nel caso degli operatori sanitari si parla comunque di presunzione semplice).

 

I risvolti del rifiuto a vaccinarsi

La questione non si conclude però semplicemente così, in quanto guardando oltre la mera questione se vaccinarsi o meno, bisogna ricordare quanto detto in introduzione: il datore di lavoro può essere responsabile per non aver messo in campo tutte le misure volte a scongiurare il rischio di contagio.

Ciò comporterebbe anche la possibilità che il datore di lavoro, considerata la tipologia e le caratteristiche della mansione, decida di avvalersi della temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore che non vuole vaccinarsi, ma tale questione dovrà essere valutata dal medico competente.

In tale contesto il ruolo del medico competente risulta di grande importanza, in quanto oltre che mettere in atto la vigilanza straordinaria per i soggetti fragili, ha il compito di valutare – nel rispetto della privacy e dei dati sanitari dei lavoratori – quando il lavoratore debba essere considerato come temporaneamente inidoneo (si veda FAQ Garante Privacy del 17 febbraio 2021, secondo la quale il datore di lavoro non può richiedere al lavoratore se si è sottoposto o meno al vaccino, ma queste informazioni dovranno essere elaborate da parte del medico competente nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

In considerazione di ciò, non sarà possibile ad esempio richiedere un patentino vaccinale per frequentare alcuni ambienti o fruire di alcuni servizi, né tantomeno – nel caso che qui interessa – per svolgere o meno una determinata attività lavorativa).

 

Se desideri approfondire ancora, puoi leggere:

Vaccino Covid-19 e tutela dei luoghi di lavoro

 

A cura di Antonella Madia

Sabato 13 marzo 2021