La tassazione delle plusvalenze prevede aspetti complessi. In questo articolo analizziamo il concetto di plusvalenza e le regole tributarie previste dal TUIR: puntiamo il mouse sulla rateizzazione e sulla cessione di partecipazioni.
Premessa sul concetto di plusvalenza patrimoniale
Una plusvalenza patrimoniale si realizza tutte le volte in cui viene attribuito un valore superiore al suo costo non ancora ammortizzato.
Sono plusvalenze e minusvalenze quelle che derivano dalla alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi ceduti a causa del deperimento economico-tecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che hanno uno scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall’impresa.
La plusvalenza nel mondo contabile
L’articolo 2424 del Codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- immobilizzazioni in corso e acconti.
Da un punto di vista contabile, il principio di riferimento è l’OIC 16, il quale ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 che ha modificato gli schemi di bilancio ed ha eliminato, dal Conto economico, tutta l’area dei componenti straordinari di reddito (macro-categoria E – Oneri e Proventi straordinari) l’esatta collocazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in bilancio era strettamente legata alla loro distinzione tra plusvalenze e minusvalenze ordinarie e plusvalenze e minusvalenze straordinarie.
Le plusvalenze si distinguevano in ordinarie e straordinarie e le minusvalenze in ordinarie e straordinarie e da ciò dipende l’esatta collocazione nel Conto economico di tali poste.
In particolare, sono plusvalenze e minusvalenze ordinarie quelle che derivano dalla alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi ceduti a causa del deperimento economico-tecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che hanno uno scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall’impresa.
In caso contrario, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere considerata straordinaria.
Quindi si considerano plusvalenze e minusvalenze straordinarie quelle che derivano:
- da alienazioni effettuate a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo, ristrutturazione;
- da alienazione di beni diversi da quelli strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi come