In questo articolo segnaliamo anche alcune possibili semplificazioni al dettato normativo.
In sede approvazione della legge di bilancio 2021 l’On. Sani, sul tema dei compensi degli amministratori, aveva proposto un emendamento, come verrà precisato in seguito, che pone qualche rimedio ad una situazione che francamente appare veramente paradossale.
L’emendamento recita:
“Al fine di agevolare la costituzione di nuove società, all’art. 4, comma 4 del decreto - legge n. 95 del 2012 aggiungere infine il seguente periodo: “nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte del gruppo””.
L’emendamento pur non essendo stato approvato - come peraltro il 90% degli emendamenti proposti, e quindi la legge finanziaria non lo abbia recepito, merita alcune riflessioni anche in relazione ai recenti arresti della magistratura contabile che ne recepisce lo spirito.
Risulta necessario ricostruire la disciplina contenuta nel Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/20169 – Tuspp).
I compensi agli amministratori delle società a partecipazione pubblica
Va precisato che tale disciplina è contenuta all’art. 11, rubricato “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico” e riguarda unicamente le c.d. società controllo pubblico – come inequivocabilmente risulta dalla rubrica – che sono quelle che rispondono ai requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del Tuspp.
Società controllo pubblico la cui identificazione non appare, per la verità del tutto scontata, visto lo scontro in atto fra le diverse testi interpretative.
Disposizione a regime: art. 11 comma 6 stabilisce:
“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.
Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e a