Contabilizzazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato: aspetti generali
L’art. 1 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020. n. 23, come convertito in legge e modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto la possibilità per Sace S.p.A. di concedere garanzie fino al 30 giugno 2021, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
In generale, senza pretesa di completezza, si devono ritenere ammessi a garanzia i nuovi finanziamenti che risultano:
- concessi nel rispetto delle vigenti disposizioni ed erogati entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della garanzia Sace che deve necessariamente avvenire, salvo proroga, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- destinati a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- rivolti, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso si è reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa beneficiaria nella “richiesta di finanziamento”;
- previsti anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’entità del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia Sace risulti idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
I finanziamenti per essere ammissibili alla predetta garanzia devono, tra l’altro, possedere le seguenti caratteristiche:
- durata totale non superiore a sei anni (in ogni caso, salvo proroga, non eccedente il termine del 30 giugno 2027);
- con possibilità di preammortamento;
- piano di ammortamento italiano con quota capitale costante o francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Classificazione dei debiti
- Calcolo e contabilizzazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione
- Calcolo e contabilizzazione del costo ammortizzato in presenza della procedura di attualizzazione
Classificazione dei debiti
L’art. 2424 del codice civile, prevede l’esposizione, per ciascuna voce dei debiti, la necessità di evidenziare in maniera separata gli importi esigibili entro l’esercizio successivo, da quelli che esplicano effetti dopo il 12 mesi (anche per il bilancio abbreviato e per le “micro–imprese”).
Tale distinzione è necessario tener conto della relativa scadenza contrattuale o legale, considerando anche i fatti e/o gli eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, intervenuti entro la data di riferimento del bilancio.
Come specificato nel principio contabile nazionale OIC 19-Debiti, la classificazione dei debiti tra le varie voci deve necessariamente risultare effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte, tenendo presente che ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione deve essere effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale, tenendo conto anche di fatti e degli eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.
I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi devono necessariamente risultare iscritti nel bilancio d’esercizio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
In concreto, l’iscrizione di un debito di finanziamento deve avvenire con riferimento all’erogazione, tenendo in considerazione che l’ar