Niente sanzioni per i contribuenti giudizialmente riconosciuti vittime di usura

Una vittima di usura propone ricorso avverso il mancato pagamento di cartelle esattoriali: può incorrere in sanzioni? Attraverso un esame del parere dell’Agenzia Entrate e della CTP di Frosinone, diamo una risposta a questo quesito.

Soggetto vittima di usura:  sanzioni per mancato pagamento cartelle

sanzioni vittime di usuraIl contribuente ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento comunicata dall’Ente di riscossione in data 27.09.2019, per un importo complessivo di € 297.866,34 relativo al mancato pagamento di un gran numero di cartelle esattoriali.

 

Il parere sfavorevole dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, quanto alla dedotta qualità di vittima di usura del ricorrente, rappresenta che, pur essendo stata in effetti la ricorrente formalmente riconosciuta come vittima di usura, sia con provvedimento commissariale del 03.06.2004 (con la conseguente elargizione in suo favore degli appositi benefici economici previsti dalla legge 44/1999), sia con una sentenza penale e sia con la sentenza della CTR Lazio, il beneficio della proroga per tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo (quale previsto appunto per le vittime di usura dall’art. 20, 2^ comma, legge 44/1999) risulta non aver interferito, per l’ampiezza dell’arco temporale intercorso dall’epoca dei fatti d’usura, sulla legittima emissione dell’intimazione di pagamento.

 

Il parere di accoglimento della CTP di Frosinone

Posto quanto sopra, la CTP di Frosinone ritiene invece in qualche misura meritevoli di accoglimento le argomentazioni della ricorrente incentrate intorno alla sua dedotta qualità di persona formalmente riconosciuta all’epoca dei fatti come vittima di usura, come tale avente diritto alle elargizioni economiche e ai benefici fiscali (con la sospensione temporale degli obblighi tributari) di cui alla legge 44/1999.

La sospensione temporale degli obblighi fiscali connessa allo status del contribuente, vittima di usura, non poteva restare ininfluente per i Giudici tributari, difatti comportando un differimento delle scadenze fisali per la ricorrente, che incideva anche sul calcolo di sanzioni e interessi confluiti indebitamente nell’intimazione.

Pertanto, la CTP ha accolto, per questa parte, il ricorso imponendo la rideterminazione del quantum intimato, epurando da esso le somme riguardanti sanzioni e interessi, indebitamente applicate senza tenere conto della sospensione già accordata alla contribuente perché vittima di usura.

 

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La legge n. 44 del 23/02/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), all’art. 20 (Sospensione di termini) dispone che:

2^ comma. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel  cui  interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5,  6  e 8 (vittime di richieste estorsive), i  termini  di  scadenza,  ricadenti  entro  un  anno  dalla  data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali  sono  prorogati  dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

7 comma-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti  debiti  nei  confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,  non  sono poste a carico  dell’esecutato  le  sanzioni  dalla  data  di  inizio dell’evento lesivo, come definito dall’art. 3, 1^ comma, fino  al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo

 

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A cura di Antonino Pernice

Sabato 13 febbraio 2021