L’INPS segnala – anche sulla base di quanto recentemente previsto in merito dal Decreto Agosto – che resta tempo fino al 22 febbraio prossimo per la comunicazione dei fringe benefit e delle stock option concessi ai lavoratori subordinati che hanno cessato l’attività lavorativa nel corso del 2020, in modo tale che per tali soggetti l’Istituto possa correttamente predisporre le Certificazioni Uniche 2021.
Fringe benefit e stock option: assimilazione al reddito da lavoro dipendente
L’articolo 51 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Ciò comporta che siano assoggettati a tassazione non solo le erogazioni in denaro corrisposte al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ma anche – considerata la locuzione legislativa così ampia – i vantaggi accessori che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della retribuzione, e tra questi rientrano certamente anche i fringe benefit e le stock option.
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