Nella compilazione della prossima dichiarazione IRAP si dovrà tenere conto delle agevolazioni previste nel Decreto Rilancio 2020, che hanno esonerato dal versamento del primo acconto IRAP. In questo articolo vediamo come tale agevolazione va trattata in bilancio e poi portata in dichiarazione.
Modello IRAP 2021: aspetti generali
Le istruzioni che accompagnano il modello Irap 2021, nella sezione II inerente ai “dati concernenti il versamento dell’imposta”, precisano che al rigo IR 25:
deve essere annotato:
- in colonna 1, l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme pagate a titolo di sanzione e interessi, se nel corso del periodo d’imposta oggetto dell’adempimento dichiarativo sono state corrisposte somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti Irap esistenti, ma non disponibili (es.: utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto per l’utilizzo in compensazione tramite F24).
Tramite tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d’imposta;
- in colonna 2, l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in applicazione dell’art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che non può mai eccedere il 40% o al 50% (se il contribuente applica gli Isa-Indici Sintetici di Affidabilità) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020;
- in colonna 3, la somma degli acconti versati o compensati in F24, compresi gli importi di colonna 1 e 2, tenendo presente che non deve essere, invece, rilevata l’entità degli acconti dovuti, ma non ancora corrisposti se si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
Operativamente si ritiene opportuno puntualizzare che, in linea generale, il calcolo dell’acconto deve risultare eseguito in relazione dell’entità dell’imposta dovuta sulla base di quella dovuta per l’anno precedente applicando il cosiddetto metodo “storico”, tenendo presente che, in alternativa, coloro che presumono di avere un risultato economico inferiore rispett