Il giudice di pace di Roma ha stabilito che un soggetto che non è titolare della concessione all’occupazione del suolo pubblico non deve pagare il canone COSAP, in coerenza a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno sancito che la TOSAP deve essere pagata dal soggetto che ha la concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
Il Giudice di Pace di Roma sulle controversie relative al COSAP
Con la sentenza dell’11 gennaio 2021, n. 269, il Giudice di pace di Roma, occupandosi della debenza o meno del COSAP in capo ad una società di vendita di energia elettrica e gas naturale, ha sancito che il Giudice ordinario è competente per le controversie aventi ad oggetto lo stesso COSAP, atteso che questo è un canone di concessione determinato sull’occupazione degli spazi pubblici derivanti dal possesso di un bene, mobile o immobile.
In merito, è necessario ricordare che il COSAP rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale e può essere istituita dai Comuni e dalla Provincie in sostituzione della TOSAP [1], mentre la TOSAP è un’entrata tributaria.
Partendo da questo presupposto, anche la Corte di Cassazione si è espressa in tale senso in merito alla competenza del giudice [2].
NdR: Sullo stesso argomento abbiamo pubblicato anche…Stop Tosap e Cosap fino al 31 marzo 2021 per i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni governative
Cosap: requisiti soggettivi
Inoltre, il giudice romano ha precisato che la società incaricata della vendita dei servizi stessi non realizza alcuna occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, e dunque non è soggetto passivo COSAP, non essendo, tra l’altro, titolare della relativa concessione di occupazione.
Tale conclusione è in linea con quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza in merito alla Tosap, che si è occupata dei requisiti soggettivi della tassa, ma i cui principi possono essere applicati anche al canone, visto l’analogia dei presupposti applicativi.
Infatti, come ricordato dal