Il Giudice di Pace di Roma sulle controversie relative al COSAP
Con la sentenza dell’11 gennaio 2021, n. 269, il Giudice di pace di Roma, occupandosi della debenza o meno del COSAP in capo ad una società di vendita di energia elettrica e gas naturale, ha sancito che il Giudice ordinario è competente per le controversie aventi ad oggetto lo stesso COSAP, atteso che questo è un canone di concessione determinato sull'occupazione degli spazi pubblici derivanti dal possesso di un bene, mobile o immobile.
In merito, è necessario ricordare che il COSAP rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale e può essere istituita dai Comuni e dalla Provincie in sostituzione della TOSAP [1], mentre la TOSAP è un’entrata tributaria.
Partendo da questo presupposto, anche la Corte di Cassazione si è espressa in tale senso in merito alla competenza del giudice [2].
NdR: Sullo stesso argomento abbiamo pubblicato anche...Stop Tosap e Cosap fino al 31 marzo 2021 per i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni governative
Cosap: requisiti soggettivi
Inoltre, il giudice romano ha precisato che la società incaricata della vendita dei servizi stessi non realizza alcuna occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, e dunque non è soggetto passivo COSAP, non essendo, tra l’altro, titolare della relativa concessione di occupazione.
Tale conclusione è in linea con quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza in merito alla Tosap, che si è occupata dei requisiti soggettivi della tassa, ma i cui principi possono essere applicati anche al canone, visto l’analogia dei presupposti applicativi.
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