La Corte di Cassazione interviene sull’avviso bonario affermando che va chiuso integralmente, per poter godere del beneficio sanzionatorio.
La Cassazione sull’avviso bonario: il fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una cooperativa a responsabilità limitata una cartella di pagamento, relativa all’anno di imposta 2002, a titolo di Iva, Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali, irrogando le conseguenti sanzioni.
La società aveva proposto ricorso, con il quale aveva riconosciuto la legittimità della pretesa relativa agli importi richiesti a titolo di Irap e Iva, contestandone la legittimità con riferimento all’importo richiesto a titolo di ritenuta alla fonte, addizionale regionale e comunale, avendo provveduto, a seguito del ricevimento dell’avviso bonario, a pagare la sola sanzione nella misura ridotta, come previsto dall’art. 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, sicchè nessun ulteriore importo a titolo di sanzione poteva essere richiesto.
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva accolto il ricorso; l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo, in particolare, che non era contestato il fatto che la società aveva versato solo l’importo relativo alle sanzioni di cui all’avviso bonario, non anche le imposte e interessi; il versamento dell’importo dovuto a titolo di sanzione comportava la definitività dell’atto impositivo, con la conseguenza che era corretto il pagamento nella misura ridotta della sanzione; l’importo finale dovuto doveva riguardare unicamente quanto ancora da versare a titolo di imposta e interessi.
L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, rilevando, fra l’altro, l’errata interpretazione dell’art. 2, del D.Lgs. n. 462/97, norma che prevede, al comma 1, che:
“Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei contr