La verificazione del registratore telematico è annuale o biennale?

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 22 dicembre 2020

E’ trascorso circa un anno dall’obbligo generalizzato di installare il registratore telematico e si pone il problema se la sua verificazione debba avere cadenza annuale o biennale, anche perché alcuni verificatori, poco corretti, fanno dichiarazioni non veritiere circa l’anzidetta cadenza.

Gli ex registratori di cassa

verificazione registratore telematico I registratori di cassa, sin dal loro esordio (L. 26 gennaio 1983, n. 18, rubricato “Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa”), hanno comportato problemi, in particolare in merito all’adozione degli stessi rispetto all’altro strumento fiscale di controllo: la ricevuta fiscale (L. 10 maggio 1976, n. 249, il cui D.M. di attuazione è del 13 ottobre 1979).

Quest’ultimo strumento di controllo entrò in vigore in anticipo ed obbligava alcune categorie di imprese, tra cui gli alberghi e ristoranti, ad emettere la ricevuta fiscale.

Detto obbligo fu esteso con successivi DD.MM. ad altre categorie commerciali quali barbieri, falegnami, commercianti al minuto di elettrodomestici ecc.

La critica più evidente mossa dai commercialisti fu relativa all’obbligo di emettere lo scontrino fiscale a carico di talune attività d’imprese e di emettere la ricevuta fiscale a carico di altre attività di imprese, per cui l’errore di emissione dell’uno o dell’altro strumento, rispetto a quello previsto per una certa attività, veniva sanzionato.

Solo con il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, fu consentito finalmente, di poter scegliere indifferentemente – senza effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – di certificare i corrispettivi con lo scontrino fiscale o con la ricevuta fiscale, ponendo termine ad una delle più evidenti assurdità fiscali.

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"Registratore di cassa telematico: ultimo termine 31/12/2020" (ora prorogato al 1/4/2021)

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L’installazione del registratore di cassa

L’art. 8, del D.M. 23 marzo 1983, su delega della suddetta L. n. 18/1983, stabilì che, entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvedesse a darne comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un’apposita dichiarazione, da inviare per raccomandata a detto ufficio.

Quindi, tutte le successive variazioni riguardanti i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso era in servizio, oggetto dell’apposit