Gli argomenti dell’audizione del 24 novembre del direttore Agenzia entrate: credito d’imposta sulle commissioni, semplificazioni degli adempimenti e procedure tributarie; memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Tracciabilità dei pagamenti e semplificazione dei relativi adempimenti: i particolari nell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2020 che verteva su:
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- Credito d’imposta sulle commissioni;
- Semplificazioni degli adempimenti e delle procedure tributarie.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici
Di recente, spiega il direttore, l’Agenzia delle entrate ha intrapreso attività tecnica per definire sistemi evoluti di pagamento elettronico che possano supportare, sul versante fiscale, anche le funzionalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal Dl 26 ottobre 2019, n. 1242.
Viene affermato a tal fine che alcuni POS evoluti (c.d. smart-POS) sono in grado di unificare – in un unico strumento – le funzioni di terminale di pagamento con funzionalità aggiuntive.
Tali apparecchi hanno all’interno memoria e caratteristiche del registratore telematico e sono, pertanto, utilizzabili non solo per il pagamento ma anche per l’adempimento fiscale di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e, più in generale, per automatizzare i processi gestionali delle imprese.
Previsto invero un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate per la definizione:
- delle informazioni da trasmettere;
- delle regole tecniche;
- dei termini per la trasmissione telematica;
- delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.
Comunque, secondo il direttore, l’integrazione tra registratore telematico e POS, pur non essendo obbligatoria, è comunque possibile nel mercato delle soluzioni tecnologiche attualmente a disposizione degli esercenti.
Credito d’imposta sulle commissioni POS
L’art. 22 del Dl n. 124 del 2019 ha previsto uno specifico credito d’imposta, pari al 30% delle commissioni sulle transazioni effettuate tramite carte di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate) e altri strumenti elettronici tracciabili, in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni.
Il credito d’imposta spetta solo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Con provvedimento della Banca d’Italia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, sono stati individuati criteri e modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato una convenzione con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
Tali dati sono propedeutici al calcolo del credito d’imposta del 30% in questione da parte dell’esercente.
I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti, altresì, a comunicare le informazioni all’Agenzia delle entrate, sempre con cadenza mensile, secondo le modalità definite con provvedimento del 29 aprile 2020.
Con apposite interrogazioni parlamentari, è stato auspicato il superamento dell’attuale sistema, mediante:
- l’ampliamento della platea delle imprese che possono fruire del credito d’imposta in argomento, nonché della gamma dei costi agevolabili, con un incremento della misura del credito spettante in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’aggiornamento del registratore telematico;
- la disponibilità, direttamente nel cassetto fiscale dell’esercente, della liquidazione automatica delle somme spettanti.
Su tale punto, il direttore declina le speranze (“gela”) dei contribuente interessati:
L’affidamento all’Agenzia delle entrate di tale attività, a fronte dell’impegno di ingenti risorse dell’Amministrazione finanziaria, non fornirebbe, di fatto, al contribuente alcun valore aggiunto, poiché l’Agenzia non avrebbe ulteriori informazioni da fornire.
Inoltre, l’Agenzia non sarebbe in grado di verificare il superamento nell’anno precedente della soglia di 400 mila euro di ricavi e compensi, e cosi via.
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/09/credito-d%e2%80%99imposta-del-30-per-le-commissioni-pos.html
Semplificazioni degli adempimenti e delle procedure tributarie
Qui (in tale ambito) segue la parte più forte del direttore delle Entrate (a cui tiene particolarmente):
Dal prossimo 1 gennaio 2021 si applicheranno le misure stabilite dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Con la banca dati della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia, le bozze dei seguenti documenti:
- registri relativi alle fatture emesse e ricevute, nonché alle bollette doganali per i beni ed i servizi acquistati o importati;
- la liquidazione periodica dell’IVA;
- la dichiarazione annuale dell’IVA.
Mediante apposite interrogazioni parlamentari, sono state, infine, proposte alcune ulteriori misure finalizzate a garantire una semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi connessi all’implementazione della fatturazione elettronica. Al riguardo, il direttore osserva quanto segue.
È stato chiesto di adottare iniziative per implementare, grazie alla banca dati della fatturazione elettronica, un sistema di liquidazione mensile di IRPEF e IVA, volto a superare il sistema del prelievo sugli incassi presunti che genera l’attuale meccanismo di acconto e saldo e l’inevitabile formazione dei crediti fiscali con la conseguente attesa dei contribuenti per i rimborsi.
In merito, si ricorda che ai fini IVA, la liquidazione periodica è già mensile, fatta eccezione per coloro che, su opzione o per legge, possono liquidare l’imposta trimestralmente.
Mentre ai fini delle imposte sui redditi, una transizione completa verso una determinazione per cassa del reddito d’impresa richiederebbe ulteriori interventi legislativi volti a superare il criterio della competenza economica per gli investimenti in beni strumentali – con l’abbandono dell’attuale sistema degli ammortamenti – e, più in generale, per tutti gli altri componenti reddituali sottoposti a tale criterio.
A tal fine si segnala che la misura potrebbe rientrare nell’ambito di una complessiva revisione dell’attuale sistema fiscale.
Ed infine, secondo il direttore, in relazione alla proposta di compensazione multilaterale dei crediti e dei debiti derivanti da transazioni commerciali, si tratta di una realizzazione che non può essere affidata all’Agenzia delle entrate per ragioni di competenza istituzionale, giacché concernente la regolazione di rapporti commerciali e non tributari.
Questa Notizia è tratta da nostro Diario Quotidiano del 25/11/2020
26 novembre 2020
Vincenzo D’Andò