Tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ravvedimento

La sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà se la dichiarazione è trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni e può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997

tardiva trasmissione dichiarazioni redditiRavvedimento operoso per tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati della presentazione in via telematica

Sia la tardiva che l’omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, sono punite dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 con la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.

NdR: per un approfondimento sulla materia, in particolare sulle responsabilità, ti segnaliamo anche questo intervento:Intermediario responsabile della trasmissione in ritardo del modello Redditi: quali conseguenze?

 

In mancanza di una previsione che attenui la sanzione in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, precisa che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà, ai sensi del citato articolo 7, comma 4-bis del D.lgs. n. 472 del 1997, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.

La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

In virtù del principio del favor rei (sancito dall’articolo 3 del D.lgs. n. 472 del 1997), la disposizione in esame, si applica anche sulle violazioni pregresse, sempreché, ovviamente, alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione (circolare n. 4/E del 4 marzo 2016).

Attenzione al fatto che non sempre è conveniente avvalersi del ravvedimento operoso. In tanti casi è opportuno attendere l’eventuale accertamento e avvalersi così del cumulo giuridico, spesso molto più conveniente del ravvedimento. Per approfondire bene questa situazione ti consigliamo di visionare la registrazione del webinar con Dario Deotto.

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Nella suddetta risoluzione l’Agenzia si è occupata anche di altre interessanti situazioni.

 

Crediti IVA inesistenti

In merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, la risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018 ha chiarito che:

“laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Detta sanzione […] assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti”.

Nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.

Per conseguenza, oltre alla sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare) non deve essere ravveduta anche quella di cui al successivo articolo 13, comma 5, del medesimo decreto.

Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.

E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.

In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).

 

Cedolare secca

Le medesime considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca.

In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva) e l’integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione.

 

Credito emergente da dichiarazione omessa

Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008).

Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso tornano applicabili i chiarimenti resi con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013.

Attenzione: non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa. 

Il recupero dell’eccedenza a credito è infatti consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa.

A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.

 

Tardiva presentazione del modulo RW

Riguardo la tardiva presentazione del modulo RW vengono confermati i chiarimenti forniti con la circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 laddove si precisa che, qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW” anche oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998.

In merito, invece, alle sanzioni applicabili, tenuto conto di quanto chiarito con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, a parziale rettifica delle precisazioni rese con la citata circolare n. 11/E del 2010, l’Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Se la presentazione del modulo RW avviene:

  • entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (pari a 258 euro) nonché la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi).
    Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
    Non è, invece, dovuta la sanzione di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale;
     
  • oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero), nonché la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, del decreto-legge n. 167 del 1990.
    Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
    Restano inoltre dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

 

NdR: potrebbe forse interessarti la visione della registrazione del webinar dedicato alla compilazione del Quadro RW 2020, alla determinazione IVIE e IVAFE e all’indicazione dei redditi esteri nella Dichiarazione IRPEF 2020

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 29 dicembre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

 

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