Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate con una serie di interpelli e l’Enea con la pubblicazione di FAQ (condivise dal Mise e dall’Agenzia Entrate) ha fornito importanti chiarimenti con riguardo al Superbonus 110% previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Le Faq dell’Agenzia Entrate e dell’ENEA sul Superbonus 110%
Edificio con più unità immobiliari in comproprietà
In tema di Superbonus 110 l’articolo 119, comma 9, lettera a), D.L. n. 34/2020 dispone che possono godere del beneficio gli interventi eseguiti sulle parti comuni di condominio.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1117, Codice Civile, sono parti comuni:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, tra cui il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni;
- le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, destinati all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
La Circolare n. 24/2020 ricorda che il “condominio” è una particolare forma di comunione in cui coesiste:
- la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.);
- una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
In base a tale definizione, l’Agenzia chiarisce che, poiché la norma attribuisce la detrazione per i lavori svolti dai condomìni, e non per gli interventi sulle parti comuni, è esclusa l’agevolazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distin