Il Disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede che, per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale da parte dei soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale anziché all’atto della restituzione al socio nel qual caso la tassazione rimane al 26%.
Ritenuta su ristorni destinati ad aumento di capitale di società cooperative: premessa
Con una modifica ad hoc dell’articolo 6, comma 2 del DL n. 63/2002 la novella contenuta nel Disegni di Legge di Bilancio 2021 prevede, per le cooperative, la facoltà di anticipare all’atto dell’attribuzione al capitale sociale la tassazione del ristorno destinato ad aumento del capitale in capo al socio/persona fisica riducendo la ritenuta d’imposta al 12,5% (ad oggi è il 26%).
Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2021 prevede che, per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale da parte dei soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale anziché all’atto della restituzione al socio nel qual caso la tassazione rimane al 26%.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo TUIR.
La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa
In estrema sintesi, la novella normativa riduce l’aliquota di imposizione per il socio/persona fisica dal 26 per cento al 12,5 per cento nelle ipotesi in cui venga volontariamente anticipato il momento di tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.
Ristorni e disciplina tributaria
Nella pratica i ristorni vanno considerati parte dei profitti netti, attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno, ovvero derivanti dall’attività mutualistica e svolta con i soci.
I ristorni sono deducibili dal reddito imponibile, non costituiscono dividendi, e si dist