Nel periodo di imposta di cessazione dell’attività è possibile dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d’impresa rinvenienti dai periodi di imposta antecedenti. Proponiamo un ripasso della normativa relativa alle perdite fiscali, con un particolare focus sul momento di cessazione dell’attività.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 556, pubblicata sul proprio sito Internet il 23 novembre 2020, ha fornito maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di poter riportare le perdite in caso di cessazione dell’attività.
Riportabilità perdite in caso di cessazione attività: il quesito
Il soggetto istante dichiara di aver avuto una ditta individuale in regime di contabilità semplificata fino all’anno 2016 e di aver adottato a partire dall’anno 2017 il criterio obbligatorio del regime di cassa previsto dalla legge n. 232 del 2016, la cui applicazione ha determinato a fine esercizio una rilevante perdita dovuta alla mancata rilevanza del valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017.
La contribuente fa presente che perdurando la crisi del settore e per il diverso orientamento in generale della clientela in merito all’acquisto dei propri beni, nell’esercizio 2018 ha realizzato una perdita elevata.
Nel mese di agosto 2019 l’istante dichiara, quindi, di cessare l’attività realizzando in tale esercizio un utile, dovuto in particolare alla vendita delle rimanenze di magazzino.
Tanto premesso, la contribuente osserva che in relazione alle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata, la legge di Bilancio 2019 ha previsto una disciplina transitoria che prevede la possibilità di scomputo di tali perdite, nel triennio 2018-2020, nella misura del 40 per cento del reddito degli anni 2018 e 2019 e del 60 per cento del reddito dell’anno 2020.
La contribuente prosegue osservando che l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n. 45 del 10 febbraio 2020, per i contribuenti con regime di contabilità improntato al criterio di cassa che cessano la propria attività ha fornito un importante chiarimento, prevedendo per questi ultimi la possibilità di dedurre integralmente la perdita fino a concorrenza del reddito di impresa.
La contribuente osserva che la predetta risposta riguarda il caso di un’attività cessata nel 2018, con perdite derivanti dal periodo di imposta 2017 e chiede se la stessa soluzione sia applicabile anche nel caso in cui la cessazione avviene nell’anno 2019, ovvero con un’annualità intermedia anno 2018, in cui ha rilevato una perdita di oltre 23mila euro.
La contribuente istante ritiene di poter procedere alla predisposizione della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2019 utilizzando la perdita dell’anno 2017, azzerando il reddito conseguito nell’anno 2019.
Le novità in materia di perdite
Si ricorda preliminarmente che, ai sensi delle norme previgenti, per i soggetti IRPEF lavoratori autonomi (soggetti esercenti arti e professioni) e imprese minori in contabilità semplificata si applicava, ai