Accanto alla responsabilità del cedente per i tributi gravanti sull’azienda ceduta, la normativa di specie pone la responsabilità solidale del cessionario d’azienda, della quale modula diversamente l’estensione, a seconda che si verta in ipotesi di cessione conforme alla legge o di cessione in frode dei crediti tributari.
La Cassazione sulle responsabilità del cessionario di azienda
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020, ha chiarito rilevanti profili in tema di responsabilità tributarie del cessionario d’azienda.
Nel caso di specie, era stata notificata alla società contribuente, in qualità di cessionaria di azienda, una cartella di pagamento di quasi 200 milioni di euro, sulla base di due ruoli straordinari, formati dall’Agenzia delle Entrate, che scaturivano da due avvisi di accertamento – uno per IRES, IRAP e uno per IVA – per il periodo d’imposta 2007, emessi nei confronti di società, poi fusa per incorporazione, che contestavano alla società:
- il primo, l’indebita deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e perché connessi ad attività qualificabili come reato;
- il secondo, l’indebita detrazione dell’IVA relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Cartella esattoriale al cessionario
La cartella di pagamento era diretta nei confronti della società in qualità di cessionaria dell’azienda e, quindi, come responsabile, in solido con la cedente per i debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, sul presupposto che la cessione fosse stata attuata in frode dei crediti tributari, e cioè per consentire alla cedente di sottrarsi ai gravosissimi obblighi fiscali, attraverso la cessione del patrimonio alla cessionaria, che, dal canto suo, si sarebbe consapevolmente prestata al disegno fraudolento, anche perché cedente e cessionaria appartenevano al medesimo gruppo societario, riconducibile alle stesse persone.
La contribuente impugnava la cartella e la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione la società proponeva quindi appello alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale essendo stata nel frattempo la s