Uno sguardo al controllo sull’IVA applicata alla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e ai casi di violazione connessi ad omesso, carente o tardivo versamento: termine di decadenza per il recupero dell’IVA e proroga biennale per la notifica della cartella di pagamento.
Imposta sugli intrattenimenti: premessa
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto, l’imposta iva si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.
Occorre, quindi, versare (Cod. Tributo 6729) per l’anno di imposta di riferimento un importo, a titolo di imposta sul valore aggiunto forfettaria.
L’importo dell’imposta sul valore aggiunto forfettaria dovuta è determinato applicando alla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, l’aliquota ordinaria vigente ed operando la detrazione forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento[1].
La violazione rilevata, ai fini del controllo, è quella consistente nell’omesso/carente/tardivo[2] versamento dell’imposta sul valore aggiunto forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.
Dal ricevimento della comunicazione di irregolarità il contribuente potrà usufruire della riduzione ad un terzo della sanzione ordinariamente prevista nella misura del 30% dell’imposta non versata o versata in ritardo, a condizione che detto versamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, le somme dovute sono riscosse a seguito di notifica della cartella di pagamento recante l’imposta dovuta ed i relativi interessi maturati e maturandi, nonché la sanzione nella misura intera.
L’azione di recupero del mancato o non corretto versamento dell’IVA connessa ai suddetti apparecchi è assoggettato a un preciso termine di decadenza.
Il termine perentorio per la notifica della cartella di pagamento, di cui all’articolo 14 ter del dpr n. 640/1972, che scade nel 2020 usufruisce della proroga biennale fino al 31 dicembre 2022 ex decreto legge n. 125/2020 che configura per le cartelle i cui termini di notifica scadono nel 2020 la proroga biennale fino al 31 dicembre 2022.
Puoi approfondire l’imposta sugli intrattenimenti: “Il nulla osta sull’imposta sugli intrattenimenti”
Disciplina delle imposte sugli intrattenimenti
L’art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72 un regime speciale di determinazione e versamento dell’IVA che prevede:
- l’applicazione dell’IVA sullo stesso imponibile forfettario determinato ai fini dell’ISI;
- la forfettizzazione della detrazione;
- l’esonero dagli adempimenti contabili e dichiarativi;
- il versamento, sia dell’ISI che dell’IVA, da effettuarsi con modello F24 in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il primo marzo. Nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione e il versamento dell’imposta nei modi ordinari, si applicheranno le ordinarie regole di determinazione[3], registrazione e dichiarazione dell’IV