In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio.
Ai fini del pagamento dell’imposta, la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria solo quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando invece il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta, ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5811 del 03/03/2020, ha chiarito una questione particolarmente rilevante, in tema di imposta sugli intrattenimenti.
La cartella per il recupero dell’Imposta sugli intrattenimenti
Nel caso di specie, la società ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI), dovuta per l’anno 2010 in relazione a 4 apparecchi usati per il gioco lecito senza vincita di denaro.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la voltura del nulla osta per gli apparecchi usati risultava rilasciata nel 2009 e la contribuente era stata invitata a curarne il ritiro, senza provvedervi, sicché l’imposta era dovu